by Redazione | 4 Ottobre 2019 7:00
Il presidente di Fiavet Lazio Ernesto Mazzi di recente ha giustamente lamentato le “interpretazioni abbastanza pittoresche sul calcolo delle commissioni” proposte dai vari fornitori turistici, perché dal punto di vista commerciale creano l’evidente risultato di confondere e rendere più difficile la comprensione della reale marginalità sul venduto delle agenzie di viaggi. Il calcolo è aggravato dalla notevole incidenza dell’Iva, che ora va tolta e ora no dall’importo commissionabile, ora va tolta e ora no dalla provvigione, secondo algoritmi che, se non si dispone di un Sistema automatico come ©ADVManager, sono di non rapido calcolo.
Ma noi dal nostro punto di vista che è quello amministrativo, vediamo un ulteriore problema che crea seri ostacoli all’automazione dei processi contabili e fiscali e quindi aumenta i costi di gestione dell’agenzia di viaggi. Già la norma crea un problema quando stabilisce che alcune provvigioni, quelle derivanti da fornitori che operano in regime 74ter, sono autofatturate dagli stessi; mentre altre provvigioni devono essere fatturate dalle agenzie. Occorre quindi analizzare preventivamente le caratteristiche fiscali del fornitore, il quale a volte non aiuta omettendo di indicare nel documento di conferma tutti i propri dati anagrafici, come la legge vorrebbe.
A questo punto alcuni fornitori ci aggiungono ancora del loro, imponendo alle agenzie il conferimento dell’incarico per emettere a se stessi le fatture di provvigione in nome e per conto dell’agenzia. Questa è una facoltà (prevista dal’art. 21 comma 1 del Dpr 633/1972) e non un obbligo, ma i fornitori, senza diritto, la impongono pena ritorsioni commerciali. Ora: mentre le autofatture sono emesse dal fornitore sotto la propria responsabilità, al contrario, delle fatture emesse in nome e per conto dell’agenzia ex art. 21 comma resta comunque responsabile l’agenzia. È quindi importante non confondere fra di loro questi due casi e non utilizzare mai il termine improprio di self billing che rischia di accomunare ciò che è opposto.
Il guaio, in epoca di fatture elettroniche, è che sia le autofatture che le fatture emesse in nome e per conto ex art. 21 non sono veicolate dal sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, per cui non possono essere intercettate da ©ADVManager e richiedono che sia l’agente di viaggi a farsi esperto contabile per cercarsele, manualmente, nel proprio cassetto fiscale. E con questo saltano tutti i processi automatici con notevole aggravio di costi e rischi di errore per l’agenzia di viaggi.
Conclusione: quei fornitori per accomodare se stessi scomodano gravemente le agenzie. mentre riguardo l’Agenzia delle Entrate sarebbe opportuno che venisse superato il “buco” che si crea nel Sistema di Interscambio.
Dulcis in fundo, le fatture anticipate richieste dai clienti ”per poterti pagare”. Per pagare occorrono i soldi, non le fatture. Escludendo le Pubbliche Amministrazioni che hanno altre norme, nessun privato ha il diritto di chiedere a un fornitore una fattura prima della nascita del momento impositivo Iva, che per i servizi è la data del pagamento (art.6 comma 2 Dpr 633/1972). Lo vedete bene quando chiedete una fattura a un professionista o a un fornitore sul web: ti rendono disponibile un estratto conto o fattura pro-forma e ti dicono “paga e riceverai la fattura”. Anche ©ADVManager rende disponibili gli estratti conto e le fatture pro-forma: sarebbe opportuno che le agenzie di viaggi riuscissero ad applicare questa corretta procedura ai loro clienti.
Anche questa materia sarà illustrata nel Seminario Formativo ©ADVManager 2020 del prossimo 10 ottobre a Rimini, nell’ambito del Ttg Travel Experience. Un’occasione da non perdere sia per le agenzie clienti che per le agenzie interessate a verificare il funzionamento del Sistema. La partecipazione è riservata agli imprenditori agenti di viaggi e ai loro commercialisti e consulenti fiscali. Per partecipare vai sul nostro sito.
La Newsletter del Centro Studi ©TURISMO2000, 04 ottobre 2019, n. 42
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