Fiavet contro Air France-Klm: “No a limiti sulle carte di credito delle adv”

Fiavet contro Air France-Klm: “No a limiti sulle carte di credito delle adv”
05 Agosto 11:54 2024 Stampa questo articolo

Dura presa di posizione di Fiavet Confcommercio, che in una lettera indirizzata ad Air France-Klm contesta  l’interpretazione – definita “iniqua e illegittima” –  della Reso 890, respingendo la restrizione all’uso delle carte di credito delle agenzie di viaggi per l’acquisto della biglietteria.

Nella missiva inviata per conoscenza anche alla Adiconsum nazionale e al Centro europeo consumatori viene ricordato che all’introduzione di questa risoluzione, che disciplina il pagamento della biglietteria con carte di credito, tutto il mondo delle agenzie si oppose, anche a livello europeo con Ectaa, poiché venivano imposte limitazioni all’uso delle carte aziendali delle adv, con la possibilità di uso solo per quelle preventivamente autorizzate dai vettori”.

“Le recenti comunicazioni dei vettori Air France e Klm in merito all’applicazione della Reso 890  – si sottolinea nella lettera – impediscono il diritto dell’agente di viaggio al libero esercizio della propria attività di intermediario professionista, ostacolando lo svolgimento della propria impresa economica tutelata dalla Costituzione e pregiudicando anche il rapporto con i consumatori, che sono i mandanti delle agenzie di viaggi per l’acquisto della biglietteria”.

Viene dunque definita totalmente iniqua ed illegittima la vostra dichiarata intenzione di applicare una sanzione del 5% tramite un Adm, utilizzando tale strumento in forma impropria e contraria ai principi della Reso 850m, ovvero la regolamentazione solitamente adottata per misure sanzionatorie che non possono essere applicate  in modo punitivo dalle aerolinee”.

Prosegue ancora Fiavet-Confcommercio: “Consci della forzatura operata, in questi anni di vigenza della Reso 890 tutti i vettori hanno tenuto un atteggiamento di fair play, comprendendo che se l’applicazione fosse stata rigida, ci sarebbero stati uno squilibrio nella filiera e una crisi con la rete di vendita, che avrebbero generato l’avvio di contenziosi a danno dei volumi venduti e con un contraccolpo nei confronti dei consumatori, che certamente non comprendono e mal digeriscono vincoli e difficoltà ad acquistare la biglietteria presso i loro agenti di viaggio di fiducia”.

In buona sostanza il ragionamento di Fiavet-Confcommercio è molto semplice: l’agente di viaggi intermedia l’acquisto della biglietteria aerea per i clienti, agisce quindi come mandatario del passeggero, in nome e per conto del consumatore. Andrebbe quindi trattato con le stesse regole e non dovrebbe essere discriminato rispetto al pagamento. Ciò ovviamente vale per tutti i casi, sia nell’ipotesi in cui l’intermediario sia direttamente l’agente di viaggio Iata, sia nel caso che l’acquisto avvenga tramite un agente di viaggi “consolidatore”, che agisce come mandatario con rappresentanza di propri clienti, pagando con la propria carta corporate. Un problema che diviene ancora più rilevante nel caso in cui il biglietto aereo sia incluso in un pacchetto di viaggio.

E ciò vale altresì quando l’acquisto da parte della agenzia di viaggi avviene per biglietteria che la stessa agenzia deve includere in pacchetti di viaggio che venderà in futuro, divenendo essa stessa il “cliente” business che ha diritto di pagare con la propria carta di credito corporate.

Fiavet Confcommercio chiede quindi ai vettori “Una rivalutazione delle decisioni prese e una celere modifica della Reso 890, che recepisca le osservazioni delle agenzie di viaggio ripristinando la disponibilità ad accettare i pagamenti con le carte aziendali, non solo da parte delle Agenzie Iata”.

La federazione porterà il tema all’attenzione degli interlocutori istituzionali e segnalerà la questione all’Autorità garante per la concorrenza e il Mercato nazionale ed europea. Oltre a Banca d’Italia per il rispetto della normativa sui pagamenti con carte di credito e all’Agenzia delle entrate, riservando all’esito di ogni azione “davanti la magistratura competente, ove dovesse rendersi necessaria”.

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