by Redazione | 1 Marzo 2021 10:18
Nuovo formato di liberatoria precontrattuale nelle agenzie Fiavet per garantire e tutelare sia le adv sia i clienti sui pacchetti venduti in epoca Covid. Il modello è stato messo a punto e lanciato dal rappresentato legale di Fiavet, Federico Lucarelli, per riempire un vuoto creatosi in questi mesi di pandemia.
“In questo momento i clienti delle agenzie che partono per andare nei Paesi dove non si può andare – per motivi consentiti di lavoro, salute, estrema necessità – possono sottoscrivere una informativa precontrattuale specifica ed integrativa di quella standard, prevista dal Codice del Turismo, usata fino ad oggi, prima del rischio pandemia”, spiega la nota dell’associazione.
In sostanza, quindi, la liberatoria è utile per adempiere l’obbligo delle agenzie alla corretta informativa sulle misure Covid in atto per viaggiare ed esonera da responsabilità l’agente per tutti i casi in cui i viaggiatori dovessero contestare l’impossibilità di partire per limitazioni agli spostamenti verso alcuni Paesi (come quelli compresi nell’Elenco E allegato al Dpcm 14 gennaio 2021) o per obblighi sanitari.
Le liberatorie informative sono infatti due, una per i Paesi dove si viaggia solo per motivazioni tassative e con obblighi spesso di quarantena al ritorno, ed altra analoga liberatoria anche per quei Paesi dove si può viaggiare a tutti gli effetti, ma in cui vengono prese in considerazione le norme e i regimi di sicurezza che si devono affrontare fin dall’aeroporto di partenza (tamponi, certificazioni, etc..)
«La pandemia in atto obbliga l’agente di viaggi ad innalzare il livello informativo del viaggiatore fin dalla fase antecedente alla sottoscrizione del contratto, rendendo il cliente edotto su quello che affronterà, senza sorprese – sottolinea Lucarelli – Le esenzioni e la profilassi sanitaria prevista sia in partenza, sia al ritorno; nonché le ulteriori prescrizioni imposte quali misure anti contagio del virus da Covid-19. Per completezza, però, va evidenziato che l’adempimento della corretta informativa precontrattuale lascia impregiudicato il regime della responsabilità dell’organizzatore per la esecuzione del pacchetto, che vuol dire che l’organizzatore sarà responsabile per l’eventuale contagio del viaggiatore dal Covid solo se sia provato che ciò sia dipeso dai fornitori dei servizi turistici che non abbiano rispettato i protocolli anti contagio, ma non in altre ipotesi accidentali nel corso del viaggio».
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