Reddito di impresa, redditi diversi o cedolare secca: sono le tre opzioni per gli obblighi tributari ai quali devono attenersi gli affittacamere e i bed & breakfast, secondo le più recenti disposizioni del ministero dell’Economia e Finanze. Almeno in questo campo, infatti, esiste un sistema regolatorio di riferimento nazionale che non ammette deroghe, rispetto alla “giungla” delle autorizzazioni previste dalle singole Regioni in materia di attività ricettiva extra-alberghiera dove, da nord a sud, viene contemplato tutto e il contrario di tutto.
Riguardo alle problematiche connesse ad affittacamere e b&b, a proposito del corretto trattamento tributario, anche in relazione agli effetti dell’Iva, il Mef ha affermato che «il presupposto soggettivo di imponibilità all’Iva sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un’attività esercitata per professione abituale, e che il carattere saltuario dell’attività di fornitura di alloggio e prima colazione si identifica con quello della occasionalità».
Ne consegue, in via generale, che l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva può affermarsi solo se l’attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell’esercizio dell’attività stessa.
REDDITO D’IMPRESA. Per converso – si legge nella nota del Mef che ancora oggi risulta vincolante – «nell’eventualità in cui l’attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali». Da qui, quindi, la definizione specifica di attività d’impresa. Le stesse regole vengono estese all’attività di affittacamere, ovvero nelle ipotesi in cui non è servita la prima colazione.
REDDITI DIVERSI E CEDOLARE SECCA. Nelle ipotesi, in sostanza, di attività occasionale, ovvero attività commerciale non esercitata abitualmente, i relativi proventi vengono fatti rientrare, invece, tra i redditi diversi. Mentre in tutte le altre ipotesi il titolare dell’attività d’impresa sarà tenuto al rispetto delle norme civilistiche e fiscali previa scelta del regime contabile tra forfettario, semplificato e ordinario. E con l’obbligo, tra l’altro, al rilascio della ricevuta fiscale. Mentre la ricevuta sarà non fiscale per i soggetti non imprenditoriali che avranno comunque la possibilità di dedurre le spese inerenti.
Ad oggi queste sono le regole generali: si attendono eventuali aggiornamenti da parte del Mef che segue sistematicamente l’evoluzione del mercato della sharing economy nell’ospitalità come nella mobilità; ed una serie di chiarimenti definitivi e regole chiare per tutti è anche l’istanza dell’hôtellerie organizzata che rimane ancora di stretta attualità.