by Caterina Claudi | 12 Gennaio 2018 7:00
Non è più di due anni il termine per la detrazione dell’Iva sugli acquisti. In base al decreto legge 50/2017, la nuova scadenza è l’anno di emissione della fattura o, al massimo, il termine della dichiarazione Iva annuale. Una novità che pone l’esigenza di registrare con attenzione le fatture datate 2017. La nuova norma stabilisce, infatti, che per poter esercitare il diritto di detrazione “le fatture devono essere registrate nel libro Iva Acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Ovviamente il problema si pone per le fatture a cavallo: queste dovranno essere registrate, al più tardi, entro la presentazione della dichiarazione Iva per la quale la scadenza quest’anno è fissata per il 30 aprile 2018 e la detrazione dovrà avvenire nella dichiarazione Iva 2018 relativa all’anno 2017.
In base a tale tempistica si potranno verificare tre casistiche.
Anche per le pratiche in regime 74ter varebbe lo stesso criterio. Si dovranno valutare attentamente tutte le fatture datate 2017 riferite a viaggi dello stesso anno. Se il viaggio, invece, si svolge nel 2018, la fattura potrà essere registrata quest’anno, pur se datata 2017. Quanto indicato trae origine da un’interpretazione della nuova norma, in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha prodotto alcun chiarimento in merito. Chiarimento che ci si augura arrivi tempestivamente.
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