by Giulia Di Camillo | 21 Giugno 2018 17:15
Vietato farsi trovare impreparati. Con il fondo di garanzia per insolvenza e fallimento non si scherza più. Il rischio sono sanzioni che oscillano da un minimo di 4mila a un massimo di 20mila euro, fino alla sospensione da 15 giorni a 3 mesi dall’attività, per arrivare alla cessazione della stessa in caso di recidiva. E per chi contravviene, ci pensa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato a servire la stoccata. Tocca al mercato, quindi, cogliere l’opportunità di “professionalizzarsi” ulteriormente, spingendo su principi fondamentali come la tutela del viaggiatore.
Dal 1° luglio – data in cui entrerà in vigore la direttiva Ue sui pacchetti e i servizi turistici collegati[1], già pubblicata in Gazzetta Ufficiale[2] – tour operator e agenti di viaggi dovranno adempiere a quanto previsto dalla nuova regolamentazione europea. Senza se e senza ma.
L’articolo 36 del testo specifica quelli che dovranno essere i contenuti del contratto di pacchetto turistico, come ricorda Gabriele Milani, direttore nazionale di Federazione Turismo Organizzato (Fto): «Al punto C è stabilito come il venditore debba inserire nell’accordo il nome e i recapiti, compreso l’indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso di insolvenza».
«Le sanzioni, i controlli e l’istituzione di registri consultabili anche online sono sicuramente elementi importanti per convincere gli operatori a mettersi in regola – prosegue Milani – I tempi stringono, sia per avere tale informazione dagli organizzatori in caso di intermediazione, sia per dotarsi di un’idonea garanzia per chi non lo avesse ancora fatto. Fondo Vacanze Felici, creato da Fto per gli operatori del settore, si sta attivando per comunicare e informare agenzie e t.o. sulle principali novità introdotte dalla nuova direttiva pacchetti su questo tema».
Come punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo di operatori e agenzie di Stati membri diversi, la direttiva Ue designa il Mibact, che – si legge al punto 3 dell’articolo 48 della direttiva pacchetti – ha il compito di mettere a disposizione degli altri Paesi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di fondo di garanzia. Inoltre, al ministero competente (per ora quello dei Beni e delle Attività culturali, che comprende anche il Turismo) spetterà la mansione di “autorizzare a condizioni di reciprocità l’accesso a qualunque registro disponibile, anche online”. Un fascicolo che fungerà da “bocca della verità”, contenente l’elenco di tutti gli organizzatori e i venditori in regola con la protezione per insolvenza o fallimento.
«L’utilizzo del portale Infotrav, alimentato dagli enti locali, contiene già molto sulle agenzie e potrebbe essere una soluzione – chiude il direttore nazionale di Fto – In ogni caso come associazione daremo il nostro contributo al Mibact per favorire la raccolta di queste informazioni».
E se uno Stato Ue dovesse dubitare sulla copertura assicurativa di una delle imprese turistiche, al punto 4 dell’articolo 48 (sempre della direttiva pacchetti), il Mibact viene obbligato a “rispondere alle richieste il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l’urgenza e la complessità della questione”, fornendo un primo feedback entro 15 giorni lavorativi dal recepimento della domanda.
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