Il Mibact ha aggiornato gli allegati relativi all’assegnazione del contributo a fondo perduto per agenzie di viaggi e tour operator, che dovrebbero ricevere quantomeno una prima parte dei soldi (la somma totale stanziata è di 625 milioni di euro) entro fine anno. Il decreto datato 9 dicembre 2020, di fatto, attualizza il precedente decreto 87/2020 tenendo conto delle “ulteriori verifiche effettuate e dei riscontri pervenuti” ovvero “delle richieste ritenute ammissibili e delle soglie di contributo compatibili con il livello di negoziazione in corso con la Commissione europea in materia di aiuti di Stato”, da cui nei giorni scorsi era arrivato il via libera al fondo.
Nessun problema per chi è nell’allegato A e ha il Durc in regola, dove per Durc s’intende il Documento unico di regolarità contributiva; mentre per le imprese di cui all’allegato B, “gli eventuali conguagli, resi necessari dall’esito delle operazioni di valutazione della documentazione integrativa, saranno imputati alla seconda tranche di pagamento, finanziato con incremento di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n° 137. Le imprese che non abbiano trasmesso la documentazione integrativa richiesta non potranno ricevere la prima tranche di contributo”, si legge nel testo.
A integrazione dell’allegato B, le imprese di cui all’allegato B-bis, a seguito delle ulteriori verifiche svolte, “sono sottoposte a richiesta di integrazione conoscitiva. La valutazione della documentazione ricevuta, nel caso comporti rettifiche al contributo attualmente assegnato, darà seguito a eventuali conguagli da imputare alla seconda tranche di pagamento”.
Le imprese di cui all’allegato C, che non abbiano ancora trasmesso riscontro o abbiano omesso di inserire l’importo del contributo art. 25, comma 3 del decreto Rilancio, considerato liquidabile o liquidato da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito del 09 ottobre 2020, non potranno ricevere la prima tranche di contributo.
Quanto al Temporary Framework, i contributi sono riconosciuti alle seguenti condizioni: l’importo complessivo dell’aiuto di Stato – stando a quanto previsto dalla Commissione europea – non può superare il valore di 800.000 euro per singolo beneficiario, non può essere concesso a imprese già in difficoltà e sarà erogato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
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