Transazioni internet con il bollino blu, ovvero una sorta di certificazione di qualità e affidabilità. Il Parlamento Ue ha approvato il nuovo regolamento sull’identità digitale, rafforzando soprattutto le disposizioni sulla certificazione dei siti internet che svolgono attività commerciali, con la vendita di prodotti e servizi online.
In base al provvedimento approvato a fine febbraio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea, i siti web potranno acquisire un apposito bollino blu per prevenire frodi e attività di riciclaggio. Di fatto, il nuovo provvedimento modifica il precedente regolamento Ue n.2014/910, per rilanciare un quadro normativo più stringente sulle certificazioni qualificate e vincolare i browser ad arginare le iniziative fraudolente.
Nello specifico, il regolamento intende innalzare il livello di affidabilità dell’ecommerce in qualsiasi settore, quindi anche in quello turistico-ricettivo, attraverso veri e propri certificati di autenticazione dei siti, che potranno così tutelare l’utente online riguardo alla identità dei soggetti che operano in rete. Questo indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la visualizzazione di tale identità.
È bene precisare che l’adozione di questi certificati al momento rimane un’azione volontaria, ma è altrettanto vero che non appena i principali siti di riferimento di prodotti e servizi inizieranno a fregiarsi del bollino blu – cosa assai probabile – per assicurarsi la fiducia di acquirenti-consumer, i competitor saranno di fatto indotti a emulare i big player per allinearsi e garantirsi le transazioni commerciali online.
Il regolamento Ue stabilisce anche le norme quadro per il rilascio del bollino, ovvero i requisiti minimi previsti per i fornitori di certificati qualificati con alti standard di sicurezza e relative regole di responsabilità.
Il corposo regolamento Ue prevede, inoltre, l’istituzione dei National Trusted Directory, cioè gli “elenchi nazionali di fiducia”, nei quali si troverà conferma della qualifica dei servizi di autenticazione di siti e dei loro prestatori di servizi fiduciari, anche a riguardo della loro piena conformità ai requisiti del regolamento stesso.