Esiste un collegamento tra la nuova normativa europea sui pacchetti e i servizi turistici collegati e la direttiva Iva (2006/112/Ce)? La risposta è no, perché gli ambiti di applicazione sono differenti.
Ma vediamo qual è la situazione in Italia. Oggi, nel nostro Paese, esiste un collegamento che non c’è in altri Stati dell’Ue. Infatti, l’articolo 74ter, dpr 633/72, con il quale è stata recepita in Italia la normativa comunitaria sul regime speciale Iva per l’attività di organizzazione dei viaggi, rinvia esplicitamente alla definizione di pacchetto turistico contenuta nell’attuale Codice del Turismo.
Che cosa accadrà quindi dal 1° luglio 2018, quando entrerà in vigore la direttiva pacchetti? Le nuove disposizioni influenzeranno il campo oggettivo di applicazione del regime speciale Iva per effetto del rinvio al nuovo decreto legislativo che sostituirà il Codice del Turismo. Avremo, dunque, una nuova definizione di pacchetto turistico e verranno disciplinati per la prima volta anche nel nostro ordinamento i servizi turistici collegati.
Viene precisato che il business travel è escluso dall’applicazione delle disposizioni comunitarie, a condizione che l’impresa di viaggi abbia stipulato un accordo generale con l’azienda-cliente per la fornitura di viaggi d’affari, così come sono esclusi escursioni, giri, visite città e gite che durano meno di 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento. Il corrispettivo globale o forfettario non è più considerato un elemento essenziale per la qualificazione del contratto di vendita del pacchetto turistico.
Ci verremo a trovare in una situazione di parziale disallineamento tra le due disposizioni, laddove la normativa fiscale prevede la presenza di alcuni requisiti per la definizione di pacchetto.
Il requisito del corrispettivo globale o forfettario continuerà a costituire un elemento fondamentale per l’applicazione del regime speciale Iva. Stesso discorso vale per le escursioni, visite a città e simili che si esauriscono nell’arco della stessa giornata per le quali si proseguirà ad applicare il regime speciale, in quanto per la normativa fiscale continueranno a essere assimilate ai pacchetti turistici.
Da un punto di vista fiscale, le disposizioni comunitarie non cambieranno la situazione relativa all’attività di organizzazione di manifestazioni, convegni e simili.
Dalla lettura del testo di recepimento della direttiva – non ancora definitivo – è confermata l’esclusione dei viaggi d’affari nel caso di fornitura nell’ambito di un accordo generale. Sarebbe, dunque, auspicabile che tutte le operazioni B2B fossero fuori dall’ambito di applicazione del regime speciale Iva. Pertanto, la soluzione dovrà essere trovata altrove, nel caso specifico attraverso il lavoro in corso all’Ectaa e in Commissione europea.