by Andrea Lovelock | 13 Marzo 2020 10:28
Facciamo un po’ di chiarezza in merito ai rimborsi aerei che in questi giorni rappresentano una delle problematiche più delicate che coinvolgono la clientela-utenza aerea. Secondo quanto disposto dall’art. 28 del d.l. 2 marzo 2020 n.9, l’Enac, Ente Nazionale di aviazione Civile, ricorda che la richiesta di rimborso/reclamo va in prima istanza rivolta alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto.
Nel caso di pratiche commerciali scorrette attuate dal vettore nella procedura di rimborso occorre rivolgersi all’Agcm –Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Qualora il rimborso venisse negato – e ciò comportasse una infrazione al Regolamento CE 261/04 (ad esempio mancato rimborso per la cancellazione di un volo, ndr) si potrà inviare, trascorse 6 settimane dalla presentazione della richiesta al vettore, un reclamo ad Enac seguendo la procedura indicata sul sito, alla sezione “Diritti dei passeggeri[1]“. Tale reclamo avvierà gli accertamenti dell’Ente ai soli fini sanzionatori nei confronti del vettore.
A chiusura della sua nota ufficiale, consultabile presso il sito internet, l’Enac ha inoltre evidenziato che la sua attività non è finalizzata in alcun modo a soddisfare le richieste risarcitorie dei passeggeri, per le quali residuano le vie legali e che Enac non è competente per fornire consulenze legali sui singoli casi né attraverso il numero verde operante per altre info.
L’ITER CORRETTO. Va ricordato, nel dettaglio, che il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione previsto dall’art. 1463 del Codice civile nei contratti di trasporto aereo, la richiesta di rimborso può essere inoltrato:
– dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
– dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari del provvedimento di divieto di allontanamento con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto;
– dai soggetti risultati positivi al virus Covid-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
– dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
– dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19.
TEMPI E MODALITÀ. Tutti questi soggetti, se vogliono avere il rimborso del biglietto, devono comunicare al vettore, entro 30 giorni, che rientrano in una delle situazioni sopra riportate, allegando il titolo di viaggio, l’ingresso o l’accredito per manifestazioni.
Per chi dovesse richiedere rimborsi per la partecipazione a concorsi e manifestazioni, i 30 giorni di scadenza scattano dalla data di annullamento, sospensione o rinvio del corso o del concorso o della manifestazione.
Le varie organizzazioni a difesa dei consumatori suggeriscono, anche se è stata già presentata al vettore la richiesta di rimborso, di ripresentarla, così da fare riferimento al decreto n. 9 del 2 marzo 2020 e specificare in quale situazione rientrano tra quelle citate. Altrimenti il vettore potrebbe rigettare la richiesta di rimborso.
In caso di riconoscimento del rimborso il vettore può, entro quindici giorni da questa comunicazione del consumatore, procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
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