Novità sostanziali nei tempi e nelle modalità per il concordato preventivo biennale (Cpb) che dovrà anche fare i conti con l’anticipazione, dal 30 novembre al 30 settembre, della dichiarazione fiscale 2024 prevista dal decreto semplificazioni licenziato dal governo in via definitiva il 19 dicembre 2023.
La procedura di concordato preventivo biennale si articola in tre fasi: la prima riguarda la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati occorrenti per elaborare la proposta relativa al 2023, da effettuarsi con modalità telematiche; la seconda fase concerne il ricevimento e analisi della proposta concordataria; il terzo passaggio riguarda l’eventuale adesione.
È bene ricordare che il concordato preventivo biennale si basa sostanzialmente su uno scambio tra fisco e contribuente e, se il contribuente accetta i redditi e il valore della produzione netto calcolati dall’amministrazione finanziaria, in cambio riceverà un trattamento premiale.
Al concordato preventivo biennale possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l’applicazione del Cpb, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Questa misura disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, termine appunto che dal 2024 subirà una anticipazione di due mesi, dal 30 novembre al 30 settembre.
Al concordato preventivo biennale potranno aderire i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari, ovvero aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro).
Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti).
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L’adesione non produce effetti ai fini dell’Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.