Il Fisco chiarisce: “74ter valido per tutta la filiera turistica”

Il Fisco chiarisce: “74ter valido per tutta la filiera turistica”
16 Luglio 11:19 2024 Stampa questo articolo

Partita Iva speciale per tutti i soggetti della filiera turistica e non solo per il tour operating e le agenzie di viaggi: questo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate espresso nella sua recente risposta (n°155, 15 luglio) nella quale viene richiamato il principio chiarito dalla Corte di Giustizia Ue, ovvero l’applicazione del regime speciale Iva previsto dall’articolo 74ter del decreto Iva che prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggi, in quanto le ragioni sottese al regime particolare sono del pari valide nell’ipotesi in cui l’operatore economico non sia un’agenzia o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito in detti termini, ma effettui operazioni identiche nell’ambito di un’altra attività.

Il regime speciale Iva, obbligatorio per le agenzie e i tour operator, andrebbe quindi al pari applicato a coloro che realizzano una pluralità di prestazioni che compongono il cosiddetto pacchetto turistico. Nello specifico, l’AdE risponde a un caso nel quale qualifica l’insieme dei servizi offerti in relazione a un determinato evento come pacchetti turistici, in quanto comprensivi di alloggio, servizi di ospitalità, trasporto e ticket di accesso all’evento. Stante detta qualifica, la società chiede se le fee riconosciute alla società che le ha conferito l’incarico di organizzare la fornitura di detti servizi possano rientrare fra i costi sostenuti per la realizzazione del pacchetto per i quali l’imposta assolta sugli acquisti sarebbe indetraibile. Considerando, inoltre, che fra i servizi resi dall’istante rientra anche la cessione dei biglietti di accesso alla manifestazione, che potranno essere acquistati solo in combinazione con gli altri servizi che compongono il pacchetto, l’istante propone di qualificare detta attività come autonoma rispetto alla precedente e non accessoria.

Nella risposta n°155 dell’AdE si legge testualmente che: “Il regime speciale Iva delle agenzie di viaggi trova fondamento negli articoli da 306 a 310 della direttiva 28 novembre 2006, n° 2006/112/Ce (c.d. Direttiva Iva), e a livello nazionale è disciplinato dall’articolo 74­ter del decreto Iva e dal decreto ministeriale 30 luglio 1999, n° 340, il cui ambito e modalità di applicazione sono state chiarite con diversi documenti di prassi.

In particolare, l’articolo 74­ter, comma 1, del decreto Iva prevede che “le operazioni effettuate dalle agenzie e di turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n° 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle adv che agiscono in nome e per conto dei clienti”.

In sostanza, tale regime speciale Iva prevede che tutte le operazioni effettuate dall’operatore turistico per garantire il pacchetto turistico siano considerate come una prestazione di servizi unica, assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui l’agenzia di viaggi ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione dalla quale ha fornito tale prestazione.

A tal riguardo, il comma 2 del medesimo articolo 74­ter stabilisce che “ai fini della determinazione dell’imposta, il corrispettivo dovuto dall’agenzia di viaggi è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta”. Il successivo comma 3 specifica che l’imposta relativa a tali costi non è detraibile.

Con riferimento al presupposto soggettivo, si ricorda che l’applicazione di tale regime speciale prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggi, in quanto “le ragioni sottese al regime particolare sono del pari valide nell’ipotesi in cui l’operatore economico non sia un’agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma effettui operazioni identiche nell’ambito di un’altra attività (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 ottobre 2005, causa C­200/04)”.

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Andrea Lovelock
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