Il governo salva le crociere

by Claudia Ceci | 4 Novembre 2020 13:13

Le navi da crociera battenti bandiera italiana e bandiera estera – parliamo nello specifico di Costa Crociere e Msc Crociere – potranno continuare a navigare. Il dpcm non ferma le crociere. Diversamente dall’ultima bozza circolata nella tarda serata del 3 novembre, il testo firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte[1] e pubblicato in Gazzetta Ufficiale non prevede più lo stop delle navi.

Infatti in un primo momento era prevista la sospensione di un mese – dal 5 novembre al 3 dicembre – alle navi da crociera battenti bandiera italiana e anche a quelle di bandiera estera, per cui si parlava della concessione di sosta inoperosa nei porti, ma la disposizione è stata stralciata e sostituita nel testo da un nuovo articolo.

Passa, dunque, il “modello crociera“, in grado di garantire un’alta percentuale di sicurezza grazie ai rigidi protocolli applicati e al tampone pre imbarco obbligatorio per tutti.

L’articolo 10 del decreto – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera – prevede infatti che i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti “solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020”.

Restano valide quindi le regole stabilite dal governo italiano per la ripartenza di agosto.  Il comma 2 spiega che “i servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20”. Eccoli, nello specifico: Gruppo C – Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Gruppo D – Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay; Gruppo E – Resto del mondo; Gruppo F – Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia.

Possono quindi imbarcarsi, oltre ai passeggeri italiani, gli appartenenti al Gruppo A (Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) e al Gruppo B (Paesi Ue tranne quelli espressamente indicati negli elenchi C e D, Paesi Schengen, Andorra, Principato di Monaco).

“In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica l’articolo 8, comma 6” del dpcm, ovvero due misure di prevenzione alternative tra loro: a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Per l’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il comandante presenta all’autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida; i successivi porti di scalo e il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati.

“È consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20. Il comandante della nave presenterà all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo della nave, la stessa specifica dichiarazione prevista per le navi battenti bandiera italiana”.

“Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e sono vietate le escursioni libere per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio”. Ma, in realtà, già dalla ripartenza di agosto i protocolli delle crociere prevedono l’obbligo di escursioni protette organizzate esclusivamente dalla compagnia.

Endnotes:
  1. il testo firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: https://www.lagenziadiviaggimag.it/conte-firma-il-nuovo-dpcm-litalia-divisa-in-zone/

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