Imposta di bollo su efattura: prima scadenza per le adv
È fissato al prossimo 23 aprile il termine per effettuare il primo pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha completato l’assetto del portale Fatture e Corrispettivi per procedere a tale adempimento e istituito i nuovi codici tributo per la transazione.
Si tratta di un versamento che si basa sulle efatture che le imprese turistiche, agenzie di viaggi comprese, hanno inviato attraverso il Sistema di Interscambio nei primi tre mesi del 2019. E l’imposta, non solo può essere pagata con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dal Fisco, «o quello “F24 Enti pubblici”, ma i contribuenti Iva potranno rispondere a tale adempimento anche accedendo alla propria area riservata all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate – spiega Pierluigi Fiorentino, consulente fiscale Fto – che riporta il numero dei bolli che sono stati inseriti nelle fatture elettroniche ricevute a seconda dei mesi di riferimento. Per le operazioni non soggette a Iva l’imposta scatta per importi superiori a 77,47 euro».
A eccezione di questo 23 aprile – «in realtà la scadenza ordinaria è il 20 aprile – aggiunge Fiorentino – e i giorni successivi, il 21 e 22, sono festivi (Pasqua, ndr)» – il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va eseguito di norma il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.
I NUOVI CODICI TRIBUTO. 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014; 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo rimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014; 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014; 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014; 2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – Sanzioni; 2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – Interessi.
Nello specifico, per le fatture elettroniche emesse via SdI nei tre mesi di riferimento, il servizio dell’Agenzia delle Entrate oltre a consentire di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo del tributo dichiarato, consente di modificare il numero delle fatture per le quali bisogna pagare e si calcola di conseguenza l’ammontare complessivamente dovuto. «L’invito, quindi, è di controllare la congruità tra le informazioni riportate sul sito e i dati risultanti a ciascuna impresa», chiarisce il consulente fiscale Fto.