In difesa dei voucher nel turismo contro Ue e associazioni di consumatori

by Redazione | 22 Luglio 2020 12:33

In difesa dei voucher, senza se e senza ma. L’avvocato Carmine Criscione, consulente legale del network Welcome Travel, ha messo nero su bianco i motivi e le prove per difendere lo strumento istituito per la prima volta lo scorso 2 marzo (agli inizi della pandemia) che ha permesso di salvare il comparto turistico dal collasso economico, ma attualmente oggetto di una procedura di infrazione Ue indirizzata all’Italia ed a altri Paesi.

Nasce così un report di una decina di pagine, “Riequilibrio contrattuale e solidarietà nel voucher[1]”, che partendo dal dossier sulla legge di conversione del decreto Rilancio, analizza l’evoluzione dello strumento e lo difende, a spada tratta, contro gli attacchi strumentali delle associazioni di consumatori, ma sopratutto dalle critiche piovute in sede europea.

«È auspicabile che il governo italiano, non per puro nazionalismo, ma per difendere i propri principi giuridici fondamentali, non si faccia intimorire dalla lettera di costituzione in mora del 2 luglio 2020 con la quale la Commissione Ue ha ufficialmente intrapreso una procedura d’infrazione – sostiene Criscione a conclusione del suo pampleth – È necessario che venga criticata la “mora” e venga rispedita al mittente spiegando con validi argomentazioni giuridiche e non solo economiche, che il consumatore non è un’etichetta da brandire, ma, insieme all’imprenditore, uno dei due partner entrambi necessari di un rapporto contrattuale; che non è giusto scaricare gli effetti del Covid-19 soltanto su un imprenditore; che i contratti si risolvono o per mutuo consenso delle parti o con l’intervento di un giudice e non con una mail copia-incolla predisposta da associazioni di consumatori; che Bruxelles non ha il monopolio del “Giusto Diritto” e che dovrebbe conoscere più a fondo le realtà che prova a coordinare provando ad approfondirle e non a bacchettarle».

Per l’avvocato Criscione, infatti, nonostante il voucher sia apparso fin dal primo momento una misura economica per salvare il settore (e come tale è stato recepito dai consumatori e da alcune loro associazioni), pochi si sono interrogati sulla valenza giuridica che supporta tale istituto.

Inoltre, “la quasi totalità delle policy dei tour operator ha, fin dal primo momento, offerto un voucher migliore rispetto a quello legale, prevedendone una durata più lunga dei dodici mesi disposti dagli art. 28 del Decreto-legge n. 9/2020, dell’art. 88 del Decreto-legge n. 18/2020 e della Legge n. 27/2020, prevedendone altresì la trasferibilità, la frazionabilità, la cumulatività, la riscattabilità in caso di mancato utilizzo e addirittura un maggior valore economico rispetto all’acconto ricevuto”.

La procedura, inoltre, prevede che l’organizzatore congeli “l’acconto ricevuto in funzione di una prestazione futura ed il viaggiatore che con la stipula del pacchetto aveva esplicitato il proprio interesse ad ottenere il conseguimento di una prestazione turistica, si garantisce la conferma e la tutela di questo interesse con un suo slittamento in un futuro nel quale – si spera – le prestazioni turistiche potranno essere erogate e fruite con maggiore certezza e sicurezza”.

Tornando a fronteggiare le “armi spuntate” delle associazioni di consumatori e dell’Ue, Carmine Criscione, sottolinea poi il valore dell’aspetto imprenditoriale, ancora troppo sottovalutato nell’intera vicenda voucher.

«Se esiste un rischio di impresa da prendere in considerazione è anche vero che questo rischio deve coprire quanto possa essere imprenditorialmente prevedibile e non una pandemia che non poteva essere prevista neppure da governi, Commissioni e Antitrust. Inoltre, è opportuno rammentare che esiste anche un “rischio del creditore” (in questo caso il consumatore): chi ha chiesto al tour operator di organizzare un pacchetto, lo ha indotto a predisporre, con largo anticipo rispetto all’esecuzione della prestazione, i mezzi necessari per l’adempimento ed a fare affidamento sul corrispettivo pattuito o almeno sull’acconto».

Per l’avvocato consulente del network Welcome Travel, infine, “l’equilibrio del contratto è un cardine del nostro sistema giuridico così come il principio di solidarietà sociale affermato dall’art. 2 della Costituzione è l’humus nel quale dal 1948 ad oggi vengono coltivati i diritti e le loro tutele. Tali principi fondamentali non possono essere sacrificati sull’altare di enti sovranazionali che stanno, purtroppo, dimostrando non solo di non conoscere l’economia di un Paese, ma neppure la sua storia”.

Non convince, infine, l’approccio totalmente customer oriented dell’Europa, ancor di più in questa fase. “Al centro del sistema non c’è solo il consumatore che spende e pertanto muove l’economia, ma c’è anche l’imprenditore che offre beni e servizi, crea ricavi (e tantissimi posti di lavoro) e distribuisce redditi a molti consumatori. Al centro del sistema, ci sono sia il consumatore sia l’imprenditore e l’approccio manicheo di Bruxelles li sta mettendo in contrapposizione, mentre dovrebbe sostenerli con un intervento convergente finalizzato ad un equilibrio, quello che proprio il voucher sta provando a fare sotto il profilo contrattuale”, conclude Criscione.

Scarica e leggi il dossier[2]

Endnotes:
  1. Riequilibrio contrattuale e solidarietà nel voucher: https://euhkb3nhdo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2020/07/RIEQUILIBRIO-CONTRATTUALE-E-SOLIDARIETA-NEL-VOUCHER.pdf
  2. Scarica e leggi il dossier: https://euhkb3nhdo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2020/07/RIEQUILIBRIO-CONTRATTUALE-E-SOLIDARIETA-NEL-VOUCHER.pdf

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