by Commerciale | 4 Settembre 2020 7:00
Volo in ritardo o cancellato, imbarco negato per overbooking, bagaglio smarrito, danneggiato o in ritardo. Disservizi nei viaggi aerei che però possono essere risolti affidandosi a ItaliaRimborso, come spiegato in questo video[1]. La società – nata in Sicilia e composta da professionisti under 40 – punta a un servizio digitale gratuito e di qualità a beneficio dei passeggeri aerei. Negli anni l’azienda ha aperto i servizi alle agenzie di viaggi, ai tour operator e alle compagnie aeree. ItaliaRimborso opera nel rispetto del Regolamento Europeo 261/04.
RITARDO AEREO. Se il volo è in ritardo di oltre tre ore è possibile ottenere un risarcimento che arriva fino a 600 euro. La Corte di giustizia europea ha infatti equiparato il disagio derivante da un ritardo volo di almeno tre ore a quello della cancellazione del volo. Pertanto, i passeggeri hanno diritto a percepire una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea che va da 250 a 600 euro.
VOLO CANCELLATO. Quando, nonostante la prenotazione, la compagnia aerea cancella il volo non effettuando il servizio, i passeggeri sono tutelati da direttive, convenzioni, norme e leggi europee (Reg. Com n. 261/2004 e Reg. Com. n. 889/2002) a salvaguardia dei diritti del viaggiatore che riconoscono il diritto a un rimborso. L’importo varia in base alla tratta ed è compreso tra i 250 e i 600 euro (diritto alla compensazione pecuniaria). I passeggeri hanno anche diritto a ricevere adeguata assistenza durante la permanenza in aeroporto e a essere imbarcati su un volo alternativo.
OVERBOOKING (IMBARCO NEGATO). Il regolamento comunitario 261/04 prevede che, in caso di overbooking, il passeggero abbia diritto a richiedere alternativamente il rimborso del prezzo del biglietto oppure la riprotezione su un volo da effettuarsi il prima possibile o in una data successiva a lui più conveniente. Ha inoltre diritto all’assistenza che comprende: fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa, sistemazione in albergo e trasferimenti da e per l’aeroporto (nel caso siano necessari uno o più pernottamenti), possibilità di effettuare due telefonate. Il passeggero ha infine diritto a una compensazione pecuniaria da 250 euro fino a 600 euro. Tale indennità forfettaria può essere ridotta del 50%, qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un ritardo contenuto.
BAGAGLIO SMARRITO. In caso di smarrimento del bagaglio registrato e per il quale, quindi, è stato emesso il “talloncino di identificazione bagaglio”, il passeggero ha diritto a un risarcimento del danno subito. La Convenzione di Montreal del 1999 ha quantificato l’ammontare del rimborso che il passeggero può chiedere in caso di smarrimento del bagaglio. L’importo previsto, rivalutato dal Regolamento n. 285/2010, ammonta a 1.131 euro. È inoltre possibile chiedere il rimborso integrale dei valori contenuti all’interno del bagaglio smarrito.
BAGAGLIO DANNEGGIATO. È possibile richiedere il risarcimento danni alla compagnia area allorquando, al momento del ritiro del bagaglio aereo, si riscontrano danni sullo stesso. In caso di danneggiamento del bagaglio registrato e per il quale, quindi, è stato emesso il “talloncino di identificazione bagaglio” il passeggero dovrà presentare, entro 7 giorni dall’evento, una richiesta di rimborso.
BAGAGLIO IN RITARDO. La pretesa risarcitoria in caso di bagaglio consegnato in ritardo è regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999 nonché dal Regolamento 889/2002/CE. Se, al termine del viaggio, il bagaglio regolarmente registrato (per il quale è stato quindi emesso il “talloncino di identificazione bagaglio”) viene consegnato in ritardo, il passeggero ha diritto a un risarcimento pecuniario riferito all’eventuale acquisto di beni di prima necessità (abbigliamento, prodotti per la cura personale ed eventualmente farmaci salvavita). Nel trasporto di bagagli, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, la responsabilità del vettore è prevista dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, con un risarcimento fino a 1.000 Dsp (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa 1.100 euro.
ItaliaRimborso ha aperto le porte agli operatori turistici permettendo ad agenzie di viaggi e tour operator di offrire ulteriori servizi di qualità ai propri utenti e, nel contempo, di guadagnare bonus extra. Gli operatori del settore conoscono bene i disagi che i loro clienti subiscono a causa di disservizi da parte delle compagnie aeree, tra i quali spiccano quelli derivanti da un volo in ritardo o volo cancellato. Spesso le agenzie di viaggi o i tour operator – essendo di fatto mediatori tra il passeggero e la compagnia aerea – si ritrovano in difficoltà davanti allo sfogo di un cliente danneggiato pur non avendo alcun controllo e responsabilità diretta rispetto al disagio causato.
Complice di tutto questo, l’oggettiva complessità delle procedure risarcitorie di alcune compagnie aeree: chiedere un’informazione, compilare i documenti, fare la richiesta di rimborso attraverso i moduli messi a disposizione dalla compagnia. Spesso l’utente in difficoltà torna in agenzia chiedendo aiuto, un’assistenza che può essere difficile da offrire in mancanza di un interlocutore diretto a rappresentare la compagnia aerea.
Dal 2018 ItaliaRimborso offre alle agenzie di viaggi e ai tour operator di tutto il territorio italiano la possibilità di avviare una convenzione per offrire ai clienti un servizio semplice e veloce per richiedere un risarcimento/rimborso causato dalla compagnia aerea.
Far diventare l’agenzia un Punto Rimborso non ha costi e permette di accumulare interessanti bonus extra. In più al cliente viene consegnata l’intera somma a titolo di rimborso, perché ItaliaRimborso non trattiene commissioni. Stipulare una convenzione per il risarcimento aereo è semplice e veloce. Bastano pochi minuti, seguendo le istruzioni al link: http://www.italiarimborso.it/puntorimborso[2].
Oggi l’azienda ha una rete in espansione e circa 700 affiliati tra agenzie di viaggi, tour operator e aziende di settore e circa 10.000 passeggeri cui ha sinora offerto assistenza legale al fine dell’ottenimento di un adeguato rimborso per i disservizi subiti. Le agenzie possono affilarsi gratuitamente e avere accesso a una sezione back-office del sito, con possibilità di monitorare tanto lo stato delle pratiche attive quanto di quelle concluse e di conoscerne dettagliatamente i progressi, tramite autenticazione con credenziali fornite a seguito della convenzione.
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