La nuova direttiva pacchetti Ue e i vizi d’origine del regime 74ter (a danno delle adv)

30 Marzo 09:00 2018 Stampa questo articolo

Ritorniamo oggi nuovamente sull’utile intervento dell’amico Pierluigi Fiorentino, consulente FTO e delegato fiscale a Bruxelles, pubblicato su L’Agenzia di Viaggi del 23 febbraio scorso, laddove partendo dall’analisi dei viaggi d’affari egli afferma che “sarebbe auspicabile che tutte le operazioni B2B fossero fuori dall’ambito di applicazione del regime speciale Iva”.

Lo facciamo perché occorre secondo noi sollecitare la mobilitazione della categoria su almeno due principali vizi d’origine del regime speciale Iva del margine (in Italia art. 74ter) introdotto nel 1979-1980 che, come da molti anni andiamo ripetendo, danneggiano commercialmente le agenzie di viaggi e violano il principio di neutralità dell’imposta. Ed è anche forse il momento utile per farlo, perché la discussione in sede comunitaria e nazionale sul recepimento della nuova Direttiva e sui possibili correlati effetti fiscali potrebbe essere l’occasione per rimettere in discussione il problema e trovare finalmente soluzioni opportune e secondo noi anche semplici da adottare, per rimediare il danno fatto alle agenzie di viaggi.

Il buon proposito del regime speciale era quello di semplificare gli adempimenti Iva degli organizzatori di pacchetti turistici, sottraendoli all’intricata e controversa selva delle territorialità dei servizi in ambito UE e stabilendo univocamente che la territorialità impositiva dei pacchetti fosse lo Stato membro dove ha sede fiscale l’organizzatore. Obiettivo però solo in parte raggiunto, perché sono rimasti comunque invischiati nel regime ordinario delle territorialità gli intermediari e i dettaglianti, riguardo ai loro compensi di intermediazione e ai casi in cui è necessaria la compravendita in regime Iva ordinario. Non solo, ma anche gli organizzatori sono usciti economicamente danneggiati a causa delle modalità con cui il regime speciale è stato attuato.

Il vizio primo riguarda l’applicazione del regime del margine ai rapporti B2B, che in origine non era peraltro previsto, ma che è stato introdotto di fatto da alcuni Stati membri fra cui l’Italia e poi ratificato anche in diritto dopo lunghe controversie. L’esempio più eclatante a dimostrazione del vizio è il caso ormai frequente in cui consolidatori di servizi alberghieri, in quanto effettuano il preacquisito degli stessi, li fatturano in regime 74ter alle agenzie, le quali: 1) non sanno come trattare il servizio in rivendita, vedi le sanzioni recentemente irrogate in proposito a varie agenzie, per come è stato riferito in un seminario all’ultima BIT e ancorché un comunicato Fiavet le abbia declassate a “casi singoli e isolati” (ma non sappiamo se gli imprenditori che ne sono vittime condividono); 2) venendo richieste di fattura con Iva esposta da un cliente azienda, il quale ha diritto alla detrazione dell’imposta, e non potendola emettere rischiano di perdere il cliente, il quale si rivolgerà ad altri canali che gli consentano di detrarre l’Iva.

Il secondo vizio riguarda l’assoggettamento della base imponibile lorda dei pacchetti turistici all’aliquota Iva ordinaria applicata nei vari Stati membri (in Italia il 22%). E qui la violazione della neutralità dell’imposta e il danno commerciale alle agenzie sta in questo. Ogni pacchetto assembla servizi variamente classificati ai fini Iva: si va dall’aliquota ordinaria del 22% a quella ridotta del 10% fino all’esenzione come per i musei. Ma se il servizio passa attraverso l’organizzatore è gravato di Iva al 22% nel suo insieme, ossia anche per le quote di margine corrispondenti ai servizi con iva ridotta o senza Iva. Come dire che se il cliente acquista un biglietto presso un museo non paga alcuna Iva, mentre se lo acquista nell’ambito di un pacchetto ci paga l’Iva del 22%. La soluzione sarebbe la ventilazione dell’aliquota Iva da applicare al margine dell’organizzatore, cioè calcolata nella stessa proporzione dell’Iva sugli acquisti assemblati nel pacchetto. Come già avviene del resto per altre categorie di contribuenti ai sensi dell’art. 24 comma 3 del DPR 633/1972. Facile, no? O troppo facile per essere fatto?

Proseguiremo queste analisi nelle prossime newsletter e per altri dettagli invitiamo a consultare la sezione advmanager.org > Documentazione, del nostro portale.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager
Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

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