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La stretta sull’Iva: volumi d’affari, regime trimestrale, regime mensile e 90 miliardi di evasione

In un convegno fiscale dello scorso 6 febbraio 2017 presso Assolombarda-Confindustria Milano, l’allora direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ebbe a spiegare come le incombenti misure di stretta sull’Iva (comunicazioni delle liquidazioni periodiche, spesometri infrannuali, fatturazione elettronica, contabilità semplificata per cassa, ecc.) facessero parte di una strategia di contrasto all’evasione Iva, stimata a quasi 40 miliardi di euro, vale a dire la voce maggiore fra quante formano i circa 90 miliardi euro di evasione d’imposta stimata complessiva. E poiché l’Iva è un’imposta europea, la circostanza costituisce un grave handicap per l’Italia nelle discussioni di bilancio in sede Ue. Di qui la necessità di “escogitare” misure drastiche per ridurre tale evasione.

A normativa vigente (ancorché passibile di continue dinamiche), la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva e lo Spesometro analitico (comunicazione delle fatture emesse e ricevute) hanno frequenza trimestrale, con scadenza nel secondo mese successivo ad ogni trimestre. Questo non è tuttavia in ordine cronologico il primo adempimento necessario, in quanto i contribuenti devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’imposta a debito con frequenza mensile, con scadenza il giorno 16 del mese successivo. A meno che, quali contribuenti minori in quanto non abbiano superato la soglia di 400.000 euro di volume d’affari per anno solare (valida per il settore dei servizi cui appartengono anche le agenzie di viaggi) non optino per la scadenza trimestrale della liquidazione e dei versamenti (ancorché con una maggiorazione dell’1% a titolo di interesse).

È vero, quindi, che la comunicazione Iva è in ogni caso trimestrale, ma se il contribuente non rientra tra i contribuenti minori occorre comunque riportare nella stessa le singole liquidazioni mensili, cui deve corrispondere il versamento a debito per ciascun mese. In sostanza, per i contribuenti mensili occorre contabilizzare le operazioni ai fini Iva e liquidare l’Iva dovuta entro i primi giorni del mese successivo. Cosa che non è semplice applicare all’attività delle agenzie di viaggi, specialmente se complesse e composte di operazioni varie e diversificate fra intermediazione, organizzazione in regime 74ter, compravendita, altri servizi in Iva ordinaria.

È quindi importante per l’agenzia di viaggi verificare a fine esercizio la soglia dei 400.000 euro/anno di volume d’affari Iva, al fine di continuare a godere di un maggior respiro negli adempimenti. Tale importo, che è diverso dai ricavi del bilancio civile, è definito all’art. 20 del Dpr 633/72 come la somma dei seguenti importi.

Le istruzioni allegate alla dichiarazione Iva 2017 ci aiutano a calcolare correttamente tali importi, in particolare  al rigo VE32 devono essere sommati i due componenti 3 e 4: “La parte dei corrispettivi [per viaggi Ue] determinata dalla differenza tra i corrispettivi totali e la base imponibile lorda, deve essere riportata nel rigo VE32 (Altre operazioni non imponibili), in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate [viaggi fuori Ue]”.

Per maggiori dettagli e alcuni esempi di calcolo, invitiamo a consultare la sezione advmanager.org > Documentazione, del nostro portale.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager
Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

La Newsletter del Centro Studi ©Turismo 2000, 22 dicembre 2017, n° 17
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