L’Abc della direttiva Ue sui pacchetti
A pochi mesi dalla sua entrata in vigore nell’industria dei viaggi europea (la data è stata fissata per il 1° luglio 2018), la nuova direttiva Ue sui pacchetti turistici continua a sollevare dubbi che esigono chiarimenti. Per sgomberare il campo da giustificate incertezze, cominciano con il chiarire in quali casi questa direttiva non si applica.
E dunque: non riguarda il segmento business travel, dove i viaggi d’affari sono oggetto di un accordo generale. Non riguarda i pacchetti di servizi turistici collegati e venduti senza scopo di lucro, nel limite previsto delle due volte l’anno. E non riguarda neanche quei pacchetti di servizi turistici collegati di durata inferiore alle 24 ore, ovvero quelli che non contemplano un pernottamento.
Di contro, la nuova direttiva Ue disciplina tutti i pacchetti tradizionali generati da un unico tour operator, tutti i pacchetti dinamici compresi i cosiddetti “click through service” e i servizi turistici collegati, ovvero quando questi comprendono almeno due servizi turistici (trasporto, alloggio, noleggio di motoveicoli o veicoli o servizi accessori) e sono acquistati ai fini dello stesso viaggio con conclusione di contratti distinti con singoli fornitori. Di rilevante importanza l’aspetto del pricing trattato nella direttiva con estrema puntigliosità: il prezzo del pacchetto deve essere esposto in forma globale, comprensiva di tasse, diritti imposti e costi aggiunti ed è consentito aggiungere successivamente solo quegli oneri che non sono ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto.
La vera novità riguarda la revisione del prezzo consentita nei limiti dell’8% e non più del 10%. È prevista, inoltre, la reciprocità della revisione in aumento a favore del t.o. e in diminuzione a favore del viaggiatore-cliente. Qui vale la pena menzionare l’articolo 12 della nuova direttiva che codifica a livello legislativo il diritto al pagamento di «spese di risoluzione adeguate e giustificabili», nell’ipotesi che il consumatore voglia – senza giustificato motivo e per causa non dipendente dal t.o. – annullare il pacchetto.
Gli altri tre passaggi-chiave della direttiva riguardano l’annullamento del pacchetto per circostanze inevitabili e straordinarie (eventi come conflitti armati, epidemie, terremoti) dove viene stabilito che il consumatore ha diritto di annullare prima della partenza senza oneri. Nell’ipotesi in cui, invece, tali eventi succedano nel corso del viaggio, il tour operator dovrà sostenere costi di alloggio per un periodo non superiore a 3 notti per i viaggiatori che non potranno rientrare (articolo 13 della direttiva).
Secondo punto cruciale riguarda la responsabilità, sempre l’articolo 13 indica come responsabile dell’inadempimento dei servizi inclusi nel pacchetto l’organizzatore, lasciando agli Stati Membri la possibilità di introdurre anche una responsabilità solidale con l’agenzia di viaggi intermediaria. Infine la protezione in caso di insolvenza o fallimento: la direttiva stabilisce l’obbligo degli organizzatori (non sono più obbligati gli agenti intermediari, rimanendo in facoltà degli Stati Membri estendere l’obbligo agli stessi) a fornire una garanzia per tutte le somme pagate ai viaggiatori nel caso di fallimento o insolvenza del t.o. La garanzia deve coprire costi prevedibili, cioè gli importi versati dai viaggiatori per i pacchetti turistici.