No ai paletti imposti alle organizzazioni no profit. E no ai vincoli per i direttori tecnici, dall’abilitazione per l’accesso alla professione all’impiego “esclusivo” in un’unica agenzia di viaggi. L’Antitrust contesta la legge 17/2019 sulle agenzie di viaggi varata lo scorso 30 aprile dalla Regione Puglia, giudicandola “incostituzionale” nei punti che reputa “in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza” e citando, a questo proposito, l’articolo 41 della Costituzione.
Attraverso il parere firmato dal presidente Roberto Rustichelli, pubblicato nel consueto bollettino, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa sapere di avere valutato che “le restrizioni all’attività di agenzia di viaggi imposte nei confronti degli enti no profit limitano in maniera ingiustificata la prestazione di servizi turistici da parte di questa tipologia di operatori”.
Dito puntato, in particolare, sull’articolo 18, dove alle associazioni senza scopo di lucro sono imposti due divieti: organizzare viaggi e soggiorni più di due volte l’anno; prestare e pubblicizzare i servizi turistici a soggetti diversi dai propri aderenti. Pena sanzioni amministrative in entrambi i casi.
“Tali disposizioni introducono un’ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica”, afferma l’Antitrust, secondo cui la legge pugliese determina, nei confronti degli enti no profit, “una potenziale compressione delle legittime forme di offerta di servizi turistico-ricettivi e ostacola lo svolgimento di attività economiche funzionali al perseguimento di interessi socialmente rilevanti”.
E non finisce qui. Ferma contestazione, da parte del Garante, anche nei confronti dell’esame di abilitazione per diventare direttore tecnico. Una regola che determina “significative restrizioni della concorrenza in quanto limita l’entrata di nuovi operatori nel mercato”.
La stessa Authority accende i riflettori anche sull’articolo 11, comma 3, della legge pugliese nella parte in cui prevede che il direttore tecnico sia sottoposto al vincolo di prestare la propria opera con carattere di esclusività presso un’unica agenzia di viaggi. Questa norma, scrive Rustichelli, si configura come “una restrizione concorrenziale non proporzionata e non giustificata” che “comprime indebitamente la libertà di iniziativa economica e la capacità concorrenziale dei soggetti che intendono esercitare tale attività”.
La posizione dell’Antitrust, seppur legata alla legge regionale pugliese, potrebbe costituire un precedente a livello nazionale. Per questo non è esclusa un reazione delle associazioni delle agenzie di viaggi, in difesa della categoria.