by Giulia Di Camillo | 29 Maggio 2020 9:23
Non c’è pace per i voucher, presi di mira anche dall’Antitrust che ha segnalato a governo e Parlamento l’incongruenza della legge italiana con quella europea, dichiarando come “a fronte del permanere del conflitto si interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”.
Con l’articolo 88-bis[1] inserito nel dl cura Italia in sede di conversione in legge del testo, gli operatori del turismo avevano visto dare un taglio netto alla questione ricevendo la conferma di non dover ricevere alcuna accettazione dello strumento – messo a punto per andare incontro all’emergenza liquidità delle aziende – da parte del consumatore.
Una certezza, questa, già messa in dubbio – più volte – dalla Commissione europea, che nell’ultimo periodo aveva sollevato l’ipotesi di apertura di una procedura d’infrazione verso quei Paesi che non garantivano la possibilità di mantenere il diritto al rimborso ai viaggiatori, facendo specifico riferimento al regolamento 261[2] e alla biglietteria aerea.
Fino a pochi giorni fa, quando gli Stati membri dell’Ue, Italia compresa, hanno poi ricevuto la raccomandazione[3] di non imporre voucher, ma di rispettare la possibilità di scelta ampliando il raggio d’azione anche ai pacchetti turistici rispettando quanto stabilito dalla direttiva europea.
Ora, però, a rincarare la dose ci pensa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, “a seguito di numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori è intervenuta per segnalare al Parlamento e al governo la disciplina d’emergenza di cui all’art 88-bis del cosiddetto decreto cura Italia”.
La normativa italiana, come ribadisce l’Antitrust, consente agli operatori del settore turistico “di emettere un voucher in luogo del rimborso per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. E tale compensazione può sostituire i rimborsi senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore”.
Una disposizione in contrasto con quanto stabilito in sede europea, dove si evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.
Inoltre, nella nota dell’Autorità si legge come “affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra cui una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso”.
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