Iva, le associazioni temporanee d’impresa escluse dal reverse charge
Con una sentenza del 23 novembre scorso la Cassazione ha stabilito che le Ati, le associazioni temporanee d’impresa, restano escluse dal metodo di reverse charge, ovvero dall’inversione contabile dell’Iva: accolto dunque il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che richiamava una norma del nostro ordinamento che stabilisce come tale metodologia sia applicabile solo agli imprenditori che esercitano l’attività in modo indipendente.
Cosa significa? In poche parole il soggetto passivo Iva è soltanto l’impresa che esercita in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio. Il reverse charge si basa prevalentemente sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per il quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato, è obbligato ad assolvere l’imposta in sostituzione del cedente o del prestatore.
La finalità del reverse charge – voluto proprio dall’Agenzia delle Entrate – è quello di evitare le frodi: con questo meccanismo, infatti, si evita che due soggetti frodino l’erario, non versando l’Iva o chiedendone il rimborso. L’erario ha così deciso di trasferire i compiti del cedente dei beni o prestatore di servizi al debitore, che è dunque obbligato ad applicare il suddetto meccanismo dell’inversione contabile dell’Iva.
Una condizione che non ha riscontro nell’associazione temporanea d’impresa, la quale è espressione di un raggruppamento di più imprese che per aggiudicarsi un appalto presentano un’offerta unitaria, conservando la propria indipendenza giuridica: e ciò a prescindere dalla configurazione del raggruppamento come orizzontale, ossia concernente lo svolgimento di attività omogenee, oppure verticale, cioè riguardante l’esecuzione di attività disomogenee. Nella sentenza della Cassazione si legge testualmente che «non ravvisandosi un unitario soggetto passivo, non è consentito all’associazione temporanea d’impresa di valersi del metodo del reverse charge ai fini dell’assolvimento dell’Iva».