Fondi di garanzia, istruttorie Ivass: “Ecco perché le polizze sono irregolari”
Nuovo capitolo nella vicenda che riguarda l’irregolarità di due polizze di viaggio, tra quelle che sono andate a sostituirsi al fondo di garanzia, denunciata dall’Ivass su sollecitazione di Assoviaggi.
Riportiamo i tre passaggi-chiave delle istruttorie avviate dall’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che ha riscontrato “palesi criticità” di alcuni tra i prodotti assicurativi destinati alle agenzie di viaggi e agli operatori turistici per l’assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 50 (comma 2) del Codice del Turismo.
1. Sussistono dubbi sulla reale efficacia delle garanzie previste da contratto in quanto, per effetto di vicende non imputabili all’inconsapevole consumatore/assicurato, e connesse invece a rapporti tra la compagnia di assicurazione e il contraente (il broker o l’agenzia di viaggi aderente), verrebbero meno le garanzie prestate a favore dell’assicurato, sul quale peraltro vengono presumibilmente traslati i costi assicurativi. Si tratta ad esempio del mancato pagamento anche parziale dei premi, dell’omissione/incompletezza di comunicazioni influenti sulla determinazione del rischio.
I contratti esaminati non appaiono, quindi, idonei a consentire l’assolvimento dell’obbligo assicurativo introdotto dall’articolo 50, comma 2, del Codice del Turismo in capo agli organizzatori di viaggi e ai rivenditori dei relativi pacchetti per i casi di insolvenza e fallimento, disposizione chiaramente finalizzata alla tutela pronta, piena ed effettiva della sfera patrimoniale del consumatore/assicurato.
Dette perplessità sorgono anche alla luce dei principi comunitari che enfatizzano le esigenze di protezione della parte debole, rappresentata in questo caso dall’acquirente del pacchetto turistico, ribaditi tra l’altro nella nuova direttiva Ue 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
2. Altro aspetto critico riguarda il rispetto degli obblighi di trasparenza nei confronti degli assicurati (articolo 183 del Codice delle assicurazioni). Detti obblighi non possono infatti ritenersi assolti dalle imprese con la semplice introduzione di una clausola contrattuale che deferisce al contraente l’onere di informare l’assicurato, soggetto terzo beneficiario della garanzia, dell’astratta possibilità di una inoperatività della garanzia stessa al verificarsi di non meglio precisate e non agevolmente conoscibili né verificabili evenienze riguardanti un rapporto contrattuale cui egli risulta estraneo.
3. Ulteriore profilo di non conformità con la disciplina nazionale e comunitaria attiene alla clausola che prevede il rimborso dei servizi non goduti solo nel caso di insolvenza dell’agenzia o del tour operator che avvenga prima della data di partenza e non anche gli eventuali servizi già pagati e non più fruibili a viaggio iniziato.
Quelli dell’Ivass sono rilievi vincolanti, che costringono le compagnie di assicurazioni che hanno lanciato sul mercato queste polizze a rivedere le modalità e attenersi alla legislazione europea che, di fatto, è superiore a quella nazionale.