L’Iva 74ter non è neutra e penalizza le agenzie

29 Settembre 07:00 2017 Stampa questo articolo

È una situazione di cui ci siamo accorti da subito, vale a dire da quando iniziammo nel 1981 la prima informatizzazione delle agenzie di viaggi in Italia. Il regime Iva del margine, o base da base, era appena stato introdotto con il DPR 29 gennaio 1979 n. 24 e la circolare esplicativa 24 giugno 1980 n. 30 divenne la nostra guida per implementare nelle agenzie i principi di funzionamento dell’ancora poco conosciuto art. 74ter.

Da un lato il nuovo regime apportava una certa semplificazione nel trattamento contabile delle pratiche di organizzazione di pacchetti turistici, ma dall’altro c’era qualcosa sul piano fiscale che non ci convinceva, come spiegammo successivamente nel XII Rapporto sul Turismo Italiano di Emilio Becheri, 2003.

In quel tempo era molto praticata l’intermediazione all’ingrosso di voli aerei a prezzi scontati rispetto alle tariffe ufficiali IATA e, benché non si trattasse propriamente di un pacchetto, le agenzie consolidatrici trovavano comodo trattare queste attività con l’art. 74ter, che consentiva di semplificare molto sia le operazioni attive che quelle passive. Infatti nel regime del margine è accettabile in fase di acquisto qualsiasi documento del fornitore, purché certamente inerente alla pratica, anche in assenza di una fattura canonica ex art. 25 DPR 633/72 che spesso è impossibile da ottenere. In fase di rivendita bastava registrare il corrispettivo incassato entro il mese successivo e non era obbligatoria, allora, la fatturazione.

Ma dal punto di vista economico? I voli internazionali costituiscono un servizio per natura non imponibile di Iva ex art. 9 DPR 633-72 e così pure la relativa intermediazione. Ma se l’agenzia lo tratta in regime 74ter, sul proprio margine di utile (la cosiddetta base imponibile lorda) paga un’Iva del 22%. Chiariamo con un esempio: se l’agenzia compra il volo internazionale a 900 euro e lo rivende a 1.000, come intermediario manda a ricavo 100 euro e non paga Iva. Se invece lo tratta in regime 74ter paga 18,03 euro di Iva e manda a ricavo solo 81,97 euro. Cioè perde, volontariamente, un margine dell’1,80% sul volume della vendita.

La prassi di applicare il regime del margine anche ai servizi singoli purché “preventivamente acquisiti” venne successivamente legalizzata nel 1998 con l’introduzione nell’art. 74ter del punto 5-bis. Venne quindi per così dire “ratificata” anche la prassi dei tour operator di trattare in regime 74ter anche i cataloghi di solo soggiorno del tipo Mare Italia e Montagna Italia. Come gioca in questo caso il regime del margine sull’economia dell’agenzia?

Supponiamo che il tour operator acquisti a 800 euro un servizio alberghiero e lo rivenda a 1.000 euro (questo è un margine medio di mercato per il tour operator che deve poi pagare la provvigione all’agenzia dettagliante. Ora: l’aliquota Iva sui servizi alberghieri in Italia è il 10%, per cui trattando la compravendita in Iva ordinaria il TO, con un margine lordo di 200 euro, paga 18,18 euro di Iva e manda a ricavo 181,82 euro. Applicando invece l’Iva del margine, sula base imponibile lorda di 200 euro paga 36,07 euro di Iva e manda a ricavo solo 163,93 euro. Cioè perde 17,88 euro pari all’1,78% del volume della vendita. E’ evidente che se invece l’hotel vende direttamente al cliente finale paga l’aliquota del 10% sull’intero fatturato, avvantaggiandosi di 17,88 euro rispetto al t.o.

Ecco perché l’attuale regime 74ter non è neutra e a nostro avviso viola due prindipi cardine dell’ordinamento:

•    sul piano fiscale viene violato il principio di neutralità dell’imposta, che enuncia come l’incidenza dell’Iva sui prodotti che arrivano al consumatore finale debba essere la stessa qualunque sia il canale di commercializzazione;
•    sul piano commerciale è evidente che il canale del turismo organizzato viene penalizzato economicamente rispetto alla vendita diretta: infatti se voglio mantenere il mio margine netto devo aumentare il prezzo al cliente; mentre se voglio mantenere lo stesso prezzo al cliente devo ridurre il mio utile.

Sul nostro portale advmanager.org > Documentazione sono pubblicate maggiori informazioni tecniche sull’argomento.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners
Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

La Newsletter del Comitato Scientifico di ©ADVMANAGER  – 29 settembre 2017, n° 5.
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