Marketplace online, stretta dell’Ue sulle recensioni
È tempo di regole più severe per Airbnb, Amazon, Skyscanner, eBay e altre grandi piattaforme per le transazioni online. Arriva infatti da Bruxelles un aggiornamento delle norme Ue sulla tutela dei consumatori, per contrastare le recensioni ingannevoli online e la doppia qualità dei prodotti.
La nuova legge, già concordata con i ministri dei Paesi dell’Unione Europea, aggiorna i diritti dei consumatori all’era di internet, garantendo agli utenti maggiori informazioni sul funzionamento delle graduatorie online e quando esse derivino da post sponsorizzati. Le nuove regole mirano inoltre a rendere più trasparente per i consumatori l’uso delle recensioni online e dei prezzi personalizzati.
I marketplace online e i servizi comparativi erogati dai grandi brand online – quali appunto Skyscanner ed Airbnb – dovranno rivelare i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti da una ricerca. I consumatori dovranno inoltre essere informati da chi acquistano beni o servizi (da un commerciante, dal marketplace stesso o da un privato) e se sono stati utilizzati prezzi personalizzati.
IL CASO DELLA DOPPIA QUALITÀ. La direttiva tratta in particolare la questione della cosiddetta “doppia qualità dei prodotti”, ovvero i prodotti, commercializzati con lo stesso marchio in diversi Paesi Ue, che differiscono per composizione o caratteristiche. Nel testo, si afferma che spetta agli Stati membri combattere la commercializzazione ingannevole.
Quando sono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, commercializzazione simile in Stati membri di prodotti identici, con composizione o caratteristiche significativamente diverse e senza una giustificazione), la pratica potrebbe essere qualificata come ingannevole e quindi proibita. Inoltre, il testo include una clausola di riesame che impone alla Commissione di valutare la situazione entro due anni, per verificare se la doppia qualità dei prodotti debba essere aggiunta alla lista nera delle pratiche commerciali sleali.
Ben delineato anche il quadro sanzionatorio: per le infrazioni diffuse (ossia quelle che danneggiano i consumatori in diversi Paesi Ue), l’ammenda massima disponibile negli Stati membri deve ammontare ad almeno il 4% del fatturato annuo del commerciante nell’esercizio finanziario precedente o, qualora non fossero disponibile informazioni sul fatturato, a un importo forfettario pari a 2 milioni di euro.