Perché il voucher nel travel è uno strumento valido: lo spiega l’avvocato

by Redazione | 25 Marzo 2020 12:04

Voucher illegittimo, voucher incostituzionale, appropriazione indebita, coinvolgimento dell’Agcm per un presunto illecito concorrenziale. La polemica mai sopita sul voucher ha indotto l’avvocato Carmine Criscione – autore del Manuale di Diritto del Turismo e cultore della “responsabilità civile d’impresa” presso l’Università Parthenope di Napoli – a compiere una serie di riflessioni a difesa delle categorie del tour operating e delle agenzie di viaggi, e ha scritto una lettera molto articolata a difesa di questo strumento operativo messo a disposizione dal governo.

criscione

Avvocato Carmine Criscione

L’INTRODUZIONE DELLO STRUMENTO. «Dopo l’azzeramento delle vendite di servizi turistici – scrive l’avvocato – il governo è venuto in soccorso al settore introducendo lo strumento del voucher che, innanzi a un contratto scioltosi per impossibilità sopravvenuta, ha offerto agli operatori del settore la possibilità di non restituire il prezzo, ma una sorta di “buono” a utilizzare lo stesso importo corrisposto per la durata di un anno dalla sua emissione. In pratica, il consumatore – che nella terminologia giuridica post direttiva Ue pacchetti 2015/2302 oggi viene definito viaggiatore – il quale aveva già scelto di investire una somma per una vacanza che, per circostanze inevitabili e straordinarie, non si poteva più fare, ha trovato una tutela a opera del legislatore che gli ha riconosciuto un credito per il medesimo prezzo da utilizzare in un lasso di tempo considerevole».

«La scelta del viaggiatore di fare una vacanza – osserva l’avvocato Criscione – era già stata fatta e, pertanto, con il voucher non fa altro che confermarla e diluirne l’uso in anno di tempo. Alcune associazioni dei consumatori subito dopo l’entrata in vigore di una norma della Repubblica Italiana (e non una policy di un t.o. o una prassi commerciale) hanno immediatamente demonizzato lo strumento del voucher imbastendo una confusa gogna mediatica (gettando nello stesso calderone pacchetti, servizi turistici singoli, gite scolastiche e incentive per business travel, ognuno dei quali regolati da discipline diverse) su una categoria che, in questo momento, forse, è ancora più fragile del consumatore stesso, considerato contraente debole per antonomasia. Non è questa la sede per imbastire un confronto troppo giuridico e replicare alle infondate contestazioni mosse, ma è il caso di prendere atto che si “sta sparando sulla croce rossa».

LA CERTEZZA DELLA VALIDITÀ. «Val la pena sottolineare – prosegue l’avvocato – che l’ormai famoso art.28 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 per i biglietti relativi ad ogni tipo di trasporto (comma 3) e per i pacchetti (comma 5) e il successivo art. 88 comma 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 anche per i contratti di soggiorno hanno istituzionalizzato il voucher, precisando che (cfr. art. 28 comma 5) l’organizzatore “può” emetterlo. In questo modo è stato riconosciuto un diritto “particolare” all’organizzatore che può esercitarlo anche attraverso il mandato conferito all’agente di viaggi che, a sua volta, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del Codice del Turismo, ha il mandato dal proprio cliente ad acquistare i servizi turistici».

Per Criscione, quindi, «non ci possono essere dubbi sull’interpretazione – anche sistematica – di questa norma atteso che il soggetto titolare del diritto di scegliere fra varie opzioni, fra le quali anche il voucher, è l’organizzatore (“l’organizzatore può offrire al viaggiatore recita la norma e non il “viaggiatore può scegliere”). Al di fuori del problema giuridico che, a questo punto, dovrà essere necessariamente approfondito e giudicato nelle sedi competenti, in questo momento difficile si possono solo ricordare delle parole tratte dal Talmud (che in lingua ebraica vuol dire “Insegnamento”): “Costruisci la tua casa con i sassi che ti hanno gettato contro” e dedicarle agli agenti di viaggi, massacrati non solo dagli effetti del Covid-19, ma anche da chi brandisce la spada di tutele alquanto discutibili».

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