Quesito Fiscale: acquisto da fornitori esteri di servizi turistici resi in Italia

Quesito Fiscale: acquisto da fornitori esteri di servizi turistici resi in Italia
09 Dicembre 07:00 2022 Stampa questo articolo

Il quesito di oggi.

[da L.V. agente di viaggi in provincia di Firenze].
Buongiorno. Per un nostro gruppo abbiamo organizzato un viaggio a Roma acquistando alcuni hotel e ristoranti tramite un consolidatore estero localizzato fuori Ue. Per tali servizi abbiamo ricevuto un invoice in file pdf per un totale di 2.000 euro. Come dobbiamo gestire e contabilizzare questa fattura ai fini Iva ed esterometro?

“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a  [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione

È abbastanza diffusa la prassi di acquistare servizi turistici resi in Italia, da consolidatori e grossisti esteri che spuntano prezzi vantaggiosi. Per l’agenzia di viaggi italiana occorre però tenere presente l’effetto dell’Iva su tali acquisti, che vengono spesso utilizzati per l’organizzazione di pacchetti turistici, quindi operando in regime del margine 74ter.

Nel QF n°5 /07.10.2022 abbiamo trattato la fattispecie, ma relativamente all’acquisto da fornitori esteri di servizi turistici resi all’estero e quindi non soggetti a Iva in Italia ex artt. 7quater e 7quinquies del dpr n°633/1972 (hotel, ristoranti, autonoleggi, altri servizi a terra e accessori). In questo caso basta annotare l’importo dell’acquisto, lordo di imposte ove presenti, nel registro Iva degli acquisti. Inoltre se l’importo è inferiore a 5.000 euro non è neppure richiesta la certificazione elettronica prevista dal cosiddetto “nuovo esterometro”.

Il problema nasce quando i servizi acquistati all’estero sono resi in Italia e quindi, sempre in base ai citati artt. 7quater e 7quinquies, devono scontare l’Iva in Italia, a nulla rilevando che gli stessi vengano poi utilizzati per l’organizzazione di un pacchetto turistico in regime 74ter, come anche precisato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n°11739 del 12.04.2022. Tale ordinanza ha destato in alcuni sorpresa e discussioni, a nostro avviso poco motivati in quanto la Cassazione in questo caso altro non fa che interpretare, peraltro per un caso molto specifico, le norme di carattere generale vigenti in materia, senza (a nostro avviso) nulla aggiungere, togliere o innovare.

Più dettagliatamente e ai sensi dell’art. 17 comma 2 del dpr n°633/1972: se l’acquisto è effettuato da un fornitore estero Ue, l’agenzia di viaggi italiana deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota applicabile e della corrispondente imposta (meccanismo del reverse charge). Se invece l’acquisto è effettuato da un fornitore fuori Ue, l’agenzia di viaggi italiana deve emettere autofattura.

In entrambi i casi il documento, emesso o integrato, deve essere inviato al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico Xml entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione con codice Tipo Documento TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero) e deve essere registrato sia nel registro delle fatture emesse per rilevare il debito Iva, sia nel registro degli acquisti per rilevare il corrispondente credito d’imposta. L’invio del formato elettronico assolve contemporaneamente anche all’obbligo di certificazione dell’operazione con l’estero, ovvero il cosiddetto “nuovo esterometro” di cui al dl n°146/2021.

Se però l’agenzia italiana pacchettizza il servizio operando in regime del margine 74ter, ecco allora che la predetta Iva sugli acquisti deve essere codificata come indetraibile e diventa una componente di costo. Quindi nell’esempio posto dal quesito, per l’agenzia italiana il costo effettivo del servizio acquistato presso il grossista extra Ue e inserito in un pacchetto turistico, dovendo essere integrato con il 10% di Iva come da aliquota italiana per hotel e ristoranti, diventerà di 2.200 euro e non di 2.000 euro.

Ma allora l’agenzia di viaggi italiana paga l’Iva due volte? No, se il prezzo formulato dal fornitore extra Ue fosse netto di Iva, il che però sarebbe possibile solo se l’operatore extra Ue si identificasse ai fini Iva in Italia al fine di recuperare l’Iva e non doverla rifatturare come componente di costo. Cioè se scegliesse di operare come soggetto fiscale italiano. Si invece, se il fornitore extra Ue non è identificato in Italia, non fattura al netto dell’Iva italiana e non la recupera. In tal caso il suo prezzo potrebbe non essere più vantaggioso per l’operatore italiano.

Questa è la conseguenza (voluta) delle normative Ue sui servizi turistici. I servizi alberghieri, di ristorazione, di autonoleggio e altri servizi a terra e accessori descritti negli artt. 7quater e 7quinquies del dpr n°633/1972 scontano l’Iva nello Stato in cui sono ubicati o registrati. Se invece vengono pacchettizzati da un operatore Ue e rivenduti in regime Ue del margine, allora la componente di margine commerciale del pacchetto turistico sconta l’Iva nello Stato Ue dove ha sede fiscale l’operatore e l’acquirente italiano del pacchetto non deve applicare il reverse charge. Ma in ogni caso tutta la filiera del valore aggiunto deve essere tassata in Ue e il transito attraverso un operatore extra UE non è in generale fiscalmente vantaggioso.

A questo punto dobbiamo dare doverosa informazione sul fatto che alcuni operatori extra Ue che operano anche in Italia non concordano con le predette interpretazioni normative, che noi applichiamo a tutela fiscale dei nostri clienti. Abbiamo suggerito ai predetti operatori di rivolgersi per consulenza giuridica o interpello all’Agenzia delle Entrate: se ci sarà una pronuncia diversa volentieri ci adegueremo.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 09 dicembre 2022, n. 84 (Quesito Fiscale n. 12)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
www.advmanager.org e [email protected]

L'Autore

Commerciale
Commerciale

Guarda altri articoli