Quesito Fiscale: acquisto di hotel italiani da consolidatori che fatturano in 74ter
Il quesito di oggi.
[da B.S. agente di viaggi in provincia di Lecco].
Buongiorno, approfittiamo nuovamente dell’ottimo servizio da voi fornito sottoponendovi un nuovo quesito. Riceviamo dal nostro fornitore la fattura alberghiera allegata in regime 74ter. È corretto rifatturare al cliente nello stesso modo anche se non si tratta di un pacchetto, ma di un servizio singolo?
“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
La nostra interpretazione
Questa volta la nostra risposta potrà sembrare poco soddisfacente in quanto non risolutiva, ma l’agenzia scrivente ha “centrato” un problema che a legislazione vigente non ha soluzione in quanto il sovrapporsi delle norme ha creato un paradosso giuridico. Analizziamolo con un po’ di pazienza.
In Italia il dm n° 340 del 30.07.1999 all’art. 1 comma 3, introducendo nell’74ter del dpr n° 633/1972 il nuovo comma 5-bis, ha ampliato l’applicazione del regime del margine ai servizi singoli (cioè “non riconducibili fra i pacchetti”) “qualora acquisiti dall’agenzia anteriormente a una specifica richiesta del viaggiatore”. Subito questa parve a noi una “forzatura”, per giunta scritta in modo tecnicamente non chiaro (noi avremmo scritto ad esempio: “acquisiti dall’agenzia in nome e per conto proprio”).
Il comma 5-bis venne richiesto dai tour operator italiani nella fase di discussione preparatoria del dm 340/1999 di riforma dell’art. 74ter, mentre si stava introducendo la gestione in Iva monofase per le operazioni rientranti nel regime del margine, con conseguente emissione dell’autofattura dell’organizzatore, anziché della fattura di provvigione fino ad allora emessa dalle agenzie rivenditrici, per i compensi provvigionali a loro spettanti.
La predetta gestione in Iva monofase era stata richiesta dalle associazioni agenziali come semplificazione contabile per i loro associati. Timore dei tour operator fu allora che se i programmi del tipo “Mare e Montagna Italia”, costituiti dal solo servizio di soggiorno, non fossero rientrati nel regime del margine, potessero risultare sgraditi alle agenzie per la necessità di continuare ad emettere la fattura di provvigione. Tuttavia i tour operator non rifletterono sul fatto che tale scelta era fiscalmente autolesionistica in quanto, sempre a normativa vigente, andava a gravare di Iva al 22% la marginalità di un prodotto la cui Iva naturale è il 10%. Peraltro tale preoccupazione non fu condivisa dagli armatori crocieristici, i quali continuarono tranquillamente a fatturare il loro prodotto in Iva ordinaria e a richiedere alle agenzie rivenditrici l’emissione della fattura di provvigione.
Il primo problema posto dal comma 5-bis fu quindi di interpretare in concreto l’enunciato “acquisiti dall’agenzia anteriormente a una specifica richiesta del viaggiatore”. Via via il suo raggio di applicazione andò a estendersi, includendo non solo il vero e proprio pre-acquisto di camere in vuoto/pieno (oppure di sedili in caso di trasporto aereo), ma anche i contratti con disponibilità temporanee a rilascio (i cosiddetti allotment) e persino i semplici accordi commerciali che fissano il prezzo dei servizi, ma prevedono o la libera vendita (free sale) oppure la richiesta della disponibilità di volta in volta (pratica resa sempre più semplice dall’interfacciamento dei booking online).
In ogni caso la forzatura del comma 5-bis si porta dietro alcuni paradossi tuttora pendenti che richiederebbero un intervento risolutivo su base normativa. Prima di tutto, se il cliente dell’agenzia di viaggi è un soggetto con partita Iva (tipico il caso del business travel), ha diritto alla detrazione dell’Iva sull’acquisto dei servizi alberghieri e di ristorazione, pertanto non può utilizzare una fattura in regime del margine. Ma allora l’agenzia rivenditrice per il servizio di solo hotel acquistato da un’agenzia grossista (il cosiddetto consolidatore) in regime del margine, con che inquadramento effettua la rivendita?
Secondo alcuni, la rifattura comunque in regime 74ter perché l’operazione così qualificata dal fornitore “attrarrebbe” anche la successiva rivendita. In linea teorica noi non condividiamo questa tesi perché “l’attrazione” sarebbe sostenibile se l’agenzia fosse mandataria alla vendita per conto del fornitore, mentre invece è mandataria all’acquisto per conto del cliente e quindi per lei il servizio non sarebbe “acquisito anteriormente alla richiesta del cliente”. Ma se il cliente con partita Iva accetta la fattura senza esposizione dell’Iva, può essere una soluzione-tampone provvisoria.
Proviamo contabilizando in intermediazione? Se il cliente non è una partita Iva si può anche fare, altrimenti idem come sopra: non ha il documento con cui detrarre l’Iva alberghiera.
Non funziona nemmeno la rivendita in Iva ordinaria, perché l’agenzia non ha la fattura passiva sulla base della quale portare in detrazione l’Iva sull’acquisto. Ma qui sento da lontano una vocina (giuro, non è la mia): “gli hotel in Italia comprateli direttamente dagli hotel e rifatturateli in Iva ordinaria al 10%!”.
Invece sul piano normativo l’unica via d’uscita che vediamo a questa confusa situazione (per forza: quando un enunciato giuridico è tecnicamente imperfetto è normale che ne escano paradossi) è che, se proprio si vuol mantenere il comma 5-bis dell’art. 74ter del dpr n° 633/1972 italiano, lo si renda facoltativo e non obbligatorio almeno nei rapporti B2B (che è controversia presente sin dall’origine in sede Ue).
La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 16 dicembre 2022, n. 85 (Quesito Fiscale n. 13)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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