Quesito Fiscale: ancora sui fee d’agenzia “non visibili” per biglietti aerei in business travel

by Commerciale | 28 Ottobre 2022 7:00

Il quesito di oggi

[da F.V. agente di viaggi in provincia di Monza Brianza].
Buongiorno, innanzitutto grazie per il servizio “Quesito Fiscale” che aiuta con spiegazioni puntali ed efficaci. Vorremmo ricollegarci al quesito n. 6 del 21 ottobre riguardo ai diritti d’agenzia non esposti al cliente. Nel caso di business travel con contratto aziendale che dettaglia l’importo dei diritti, come dobbiamo comportarci con eventuali “ricarichi”? In pratica quando vendiamo un biglietto con tariffa non esposta e vorremmo applicare un ricarico sulla tariffa, oltre ai diritti d’agenzia che vengono regolarmente esposti in fattura separata, è possibile considerare il normale estratto conto per la parte “prezzo del biglietto + ricarico” in un’unica voce? Il ricarico verrebbe poi riportato nel registro Iva corrispettivi senza però emissione di fattura separata. E’ una strada percorribile o occorre aprire 74ter?

“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVManager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a  [email protected][1] . L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione

Anche noi ci ricolleghiamo al contenuto del quesito n. 6, L’Agenzia di Viaggi Magazine del 21.10.2022 per evitare di doverne ripetere tutti i dettagli.

La soluzione da voi prospettata non è a nostro avviso praticabile. Infatti operando in intermediazione, vale a dire effettuando l’acquisto del servizio in nome e per conto del cliente, l’importo classificabile in art. 15 comma 1 punto 3 del Dpr 633/72 è quello “regolarmente documentato” dal fornitore (in questo caso dal vettore) e cioè con un titolo di viaggio o un documento di prenotazione riportante la tariffa applicata al passeggero. Tutto il resto di quanto pagato dal cliente costituisce corrispettivo e se il cliente è un soggetto passivo d’imposta (cioè ha una partita Iva italiana o Ue), tale corrispettivo soggiace all’obbligo di fatturazione.

Definizione di business travel. Quanto segue è la conferma che nella troppo prolissa legislazione italiana alla fine si fatica a raccapezzarsi. La Direttiva Ue 2302/2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, recepita in Italia col D.Lgs. n. 62/21.05.2018, all’art. 2 comma 2 lettera c) stabilisce che “La presente direttiva non si applica ai pacchetti e servizi turistici collegati acquistati in base a un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”. Questa è la definizione del cosiddetto “business travel” e i servizi che in quest’ambito vengono prenotati non rientrano nella direttiva pacchetti e ad essi non si applicano le norme civilistiche dei pacchetti turistici. Ne consegue che vi si applicano le norme civilistiche del mandato con rappresentanza, cioè dell’intermediazione, in cui il cliente è il mandante e l’agenzia è la mandataria all’acquisto.

Trattamento fiscale del business travel. Se le operazioni di business travel non costituiscono pacchetto turistico, allora non vi si applica il regime Iva del margine (in Italia l’art. 74ter del Dpr n. 633/1972), bensì le regole fiscali dell’intermediazione, così come descritte nel primo paragrafo. Questa interpretazione, che è la prevalente e che anche noi sposiamo, non tiene conto della “sfasatura giuridica” che andiamo ora a descrivere. Il comma 1 dell’art. 74ter recita che lo stesso si applica ai pacchetti turistici per come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 111/1995 e a rigore la norma fiscale, indipendente da quella civilistica, non è mai stata aggiornata alla nuova definizione di pacchetto data dal D.Lgs. n. 62/21.05.2018. Seguendo questa “sfasatura”, che comunque non è priva di fondamento, un’operazione potrebbe essere pacchetto civilisticamente e non esserlo fiscalmente, e viceversa. Nella pratica crediamo che nessuno tenga conto della predetta “sfasatura”, ma alcuni esperti giustamente la segnalano.

La soluzione della compravendita in art. 74ter. Come illustrato nel sopra citato quesito n. 6 del 21.10.2022, questa appare la soluzione pratica possibile se il cliente è una partita Iva. Se appena si può citare una qualche sorta di “accordo a monte” con il vettore o con il consolidatore, situazione che sussiste pienamente nel caso delle “tariffe private”, che sono anche quelle per le quali il markup può essere importante, nulla vieta di utilizzare il regime Iva del margine anche per il servizio singolo. Le controindicazioni sono: 1) che al cliente B2B andrà emessa una fattura separata rispetto agli altri servizi in intermediazione, situazione che il cliente comunque accetterà se il prezzo finale del volo gli sarà conveniente; 2) che per i voli internazionali infra Ue la base imponibile dell’art. 74ter sconterà l’Iva del 22%, mentre il fee di intermediazione sarebbe non imponibile.

La soluzione della compravendita in regime Iva ordinario. Questa ulteriore possibilità può essere conveniente se il volo è domestico in Italia e il vettore emette il biglietto/fattura con una partita Iva italiana. In questo caso è possibile trattare l’operazione come compravendita in regime Iva ordinario, similmente a quanto si può fare per la compravendita di hotel in Italia fatturati direttamente dall’hotel all’agenzia. Con questa soluzione si applica l’Iva con il regime ordinario “imposta da imposta” e il margine dell’agenzia viene a scontare l’aliquota ridotta del 10%.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 28 ottobre 2022, n. 78 (Quesito Fiscale n. 7)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
www.advmanager.org[2] e [email protected][1]

Endnotes:
  1. [email protected]: mailto:[email protected]
  2. www.advmanager.org: http://www.advmanager.org

Source URL: https://www.lagenziadiviaggimag.it/quesito-fiscale-ancora-sui-fee-dagenzia-non-visibili-per-biglietti-aerei-in-business-travel/