Il quesito di oggi
[da N.B. agente di viaggi in provincia di Chieti].
Buongiorno, chiedo gentilmente di sapere come possono essere fatturati i diritti d’agenzia applicati sulla biglietteria aerea senza distinguerli dal costo del volo. In pratica senza far vedere al cliente l’importo dei diritti applicati.
“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVManager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a futuro@advmanager.org . L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
La nostra interpretazione
Inquadramento dei diritti d’agenzia. Siamo nell’ambito dell’attività cosiddetta di intermediazione, ossia dell’acquisto e pagamento di servizi turistici da parte di un’agenzia di viaggi (la mandataria) in nome e per conto di un cliente (il mandante). Poiché il mandato è un contratto a titolo oneroso, costituisce regola e non eccezione che il mandante paghi un corrispettivo al mandatario. Trattasi quindi di un compenso di intermediazione, al pari della eventuale provvigione pagata dal fornitore, il quale è assoggettato o meno a Iva secondo una complessa matrice che ha come parametri la tipologia del servizio, il luogo in cui viene erogato, la sede fiscale del fornitore e quella del cliente, che a sua volta può essere un soggetto passivo d’imposta (B2B) oppure un privato senza partita Iva (B2C). Questa non semplice matrice è risolta automaticamente dai software gestionali più evoluti, i cui algoritmi sono in grado di classificare correttamente l’operazione ai fini Iva, di contabilizzare gli importi e di emettere i corretti documenti fiscali alla data del momento impositivo.
Limitandoci qui al caso della biglietteria aerea, le prime due distinzioni da fare sono: 1) fra volo domestico, volo internazionale con tratte in UE, volo internazionale senza tratte in UE; 2) cliente B2B oppure cliente B2C.
Cliente B2C. In questo caso l’emissione della fattura non è obbligatoria e neanche è obbligatorio l’invio all’Agenzia delle Entrate del corrispettivo elettronico. Infatti (Dm 24.12.2019) tale obbligo non si applica alle operazioni già esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi previsto dall’art. 2 del Dpr n. 696/1996, fra le quali alla lettera ff) si citano appunto “i diritti applicati per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente” (in questo senso anche l’interpretazione del Prof. Nicola Forte).
Quindi in questo caso il problema posto dall’agenzia è di immediata soluzione: basterà consegnare al cliente un contratto di viaggio o estratto conto in cui siano esposti i voli prenotati, i nomi dei vettori e l’importo complessivo che il cliente deve pagare, senza la separazione analitica dello stesso.
Naturalmente il software gestionale, che invece è in possesso dei dati analitici della transazione, registrerà l’importo della tariffa come anticipazione in nome e per conto del cliente ex art. 15 comma 1 punto 3 del Dpr n. 633/1972; e l’importo del diritto d’agenzia come ricavo, dopo averlo sottoposto a classificazione Iva.
Se invece il cliente pur B2C chiede la fattura, il che è pur sempre nei suoi diritti, si ricade nel caso successivo del cliente B2B.
Cliente B2B. In questo caso la fattura deve necessariamente esporre separatamente l’importo della tariffa come art. 15 e l’importo dei diritti come corrispettivo. Se poi si vuole classificare l’operazione come “business travel” al fine di non incorrere nella creazione di un pacchetto turistico ove nella stessa prenotazione coesistano ad esempio un volo e un hotel, allora come da Direttiva Ue n. 2302/2015 occorre avere a monte un contratto con la ditta cliente, nel quale è necessario esporre la natura e la modalità della remunerazione dell’agenzia (nel business travel si utilizzano ad esempio il transaction fee, il saving fee, il management fee).
La soluzione della compravendita in art. 74ter. Il trattamento in regime del margine del servizio singolo (che non costituisce pacchetto turistico) è previsto nel comma 5-bis dell’art. 74ter Dpr n. 633/1972 per quei servizi che siano “precedentemente acquisiti nella disponibilità dell’agenzia”, “anteriormente a una specifica richiesta del viaggiatore” (art. 1 comma 3 del Dm n. 340/1999). Questa definizione è stata da noi sempre criticata per la sua approssimazione giuridica ed ha infatti originato un lungo dibattito: si intende un acquisto in vuoto per pieno? oppure anche un contratto di allotment? o anche un semplice accordo-quadro commerciale con successiva vendita in free sale fino a un eventuale stop sale? o ancora con richiesta e conferma istantanea online? L’attuale tendenza è per l’applicazione il più possibile estensiva del regime Iva del margine.
Questa è quindi la soluzione per il problema posto dall’agenzia per i voli aerei: il biglietto aereo o altro documento che esponga la tariffa si inserisce nella pratica 74-ter come acquisto e si stabilisce poi liberamente il prezzo di vendita al cliente, che sarà un prezzo globale forfetario.
C’è però una controindicazione e cioè che per i voli internazionali infra Ue si viene ad assoggettare a Iva 22% il margine di guadagno dell’agenzia, mentre il diritto d’agenzia pagato da un cliente B2B e contabilizzato in intermediazione sarebbe non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 7 del Dpr n. 633/1972.
Come si vede la gestione contabile dell’intermediazione in agenzia di viaggi è meno banale di quanto sembri ed è ardua senza l’utilizzo di un moderno software gestionale dotato di algoritmi automatici di contabilizzazione e sempre col supporto di un consulente fiscale specializzato.
La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 21 ottobre 2022, n. 77 (Quesito Fiscale n. 6)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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