“Quesito Fiscale” è il nuovo servizio gratuito del Centro Studi ©ADVManager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine. Potete inviare i vostri quesiti via email a futuro@advmanager.org. L’agenzia riceverà una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
Il quesito di oggi
[da M.G. agente di viaggi in provincia di Padova]
Buongiorno, scrivo per una consulenza fiscale riguardante la gestione ai fini Iva degli acquisti e vendite dell’agenzia di viaggi verso l’estero. Ho sentito che è stato abolito l’esterometro, ma che adesso ci sarebbero nuovi adempimenti. In concreto cosa deve fare l’agenzia di viaggi che compie operazioni commerciali con l’estero?
La nostra interpretazione
– Inquadramento generale. La materia del quesito riguarda le attività commerciali dell’agenzia di viaggi con soggetti economici aventi sede fiscale fuori Italia. Per prima cosa è quindi necessario identificare in modo preciso la persona fisica o giuridica con cui si intrattiene il rapporto e quale è la sua sede fiscale operativa oppure l’eventuale stabile organizzazione in Italia. Operazione che non è sempre semplicissima perché spesso i documenti contabili ricevuti non sono chiari in proposito e riportano con evidenza i marchi commerciali, anziché la denominazione dell’impresa con i relativi dati fiscali.
Se il soggetto estero ha sede in uno Stato Ue è tenuto a possedere e a comunicare la propria partita Iva, che deve essere iscritta al Vies ovvero all’archivio delle partite Iva abilitate alle operazioni intracomunitarie, al pari della partita Iva della nostra agenzia di viaggi.
Infine, non sempre il possesso di una partita Iva Italiana rappresenta una sede fiscale operativa in Italia: potrebbe trattarsi di una semplice identificazione fiscale resa necessaria per svolgere determinati adempimenti, senza che il soggetto fiscale diventi per questo “italiano”. E’ necessario che il vostro consulente fiscale vi supporti in queste non semplici identificazioni.
L’abolizione del vecchio esterometro non ha rappresentato un grande alleggerimento in quanto è stata accompagnata dall’introduzione di nuovi adempimenti con vari provvedimenti che si sono accavallati e che ne hanno fra l’altro spostato l’entrata in vigore dal 1° gennaio al 1° luglio 2022. Pertanto la materia è nuova e complessa e alcuni dubbi e zone d’ombra sono legittimi e sono presenti anche nella normativa.
La ratio del provvedimento è che l’Agenzia delle Entrate vuole riuscire a catturare elettronicamente in tempo più o meno reale tutte le operazioni attive e passive del contribuente (incluse quelle non rilevanti ai fini Iva) per poter pre-compilare i registri Iva e le dichiarazioni (e, detto fra noi, “inchiodare” il contribuente sul pagamento dell’imposta). A normativa vigente quest’ultimo obiettivo non è ancora possibile per i soggetti in regimi speciali come il 74ter agenzie di viaggi, tuttavia aspettiamoci ulteriori evoluzioni nella materia.
– Operazioni attive: fatture di vendita verso clienti esteri. Sin dall’avvento della fatturazione elettronica sarebbe stato opportuno emettere comunque fatture elettroniche anche verso i clienti esteri, nonostante che gli stessi chiedano solo la copia analogica del file PDF oppure alcuni (vedi ad es. Expedia) non chiedano addirittura nulla. Ora con la nuova normativa l’emissione della fattura elettronica elimina ogni altra formalità in tema di esterometro.
Le fatture elettroniche attive emesse dall’agenzia nei confronti di qualunque cliente, italiano o estero e che sia o meno un soggetti Iva, vanno codificate col tipo documento TD01 (fattura) e, ove non riporti l’Iva, con un apposito codice Natura, ad esempio N5 per le operazioni in regime 74ter. I software gestionali più evoluti sono di grande aiuto per effettuare la predetta gestione, classificando correttamente la fattura da emettere in base al tipo pratica (intermediazione, compravendita in Iva ordinaria, organizzazione o compravendita in regime 74ter).
– Operazioni passive: acquisti di servizi turistici da fornitori esteri. In generale vanno certificati con l’invio al Sdi (Sistema di Interscambio) di un documento Xml sullo stesso tracciato delle fatture elettroniche, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento da un fornitore Ue, oppure di effettuazione dell’operazione se il fornitore è fuori Ue. Nel file Xml vanno inseriti il codice tipo documento TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero) e un codice Natura la cui determinazione è più complessa e va vista caso per caso col supporto del proprio consulente fiscale oppure di un software gestionale evoluto. In deroga, per il momento non vanno inviati i documenti Xml relativi agli acquisti non territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia e di importo non superiore ad euro 5.000,00.
Nello specifico di un’agenzia di viaggi, essa non dovrebbe avere fatture d’acquisto a lei intestate per le pratiche di intermediazione, in quanto il cliente del fornitore è il viaggiatore; e non dovrebbe avere fatture d’acquisto estere da trattare in compravendita in Iva ordinaria; sicché tutte le fatture e documenti d’acquisto provenienti dall’estero per servizi turistici e intestati all’agenzia di viaggi dovrebbero essere relativi a pratiche in regime 74ter (organizzazione oppure compravendita di servizi a seconda dei casi).
Per un’agenzia di viaggi gli acquisti da fornitori esteri di servizi turistici resi all’estero saranno quasi sempre non soggetti a Iva italiana ex artt. 7quater, 7quinquies, 7sexies (hotel, ristoranti, autonoleggi, altri servizi a terra). Il tipo documento sarà TD17 e il codice Natura sarà N2.1 (operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72). Non si darà quindi luogo a reverse charge dell’Iva.
Il combinato delle condizioni sopra descritte dovrebbe restringere assai per un’agenzia di viaggi la casistica delle operazioni da certificare con l’invio del file Xml, mentre sotto il profilo contabile basterà contabilizzare l’acquisto per il suo importo totale, inclusa, ove prevista, l’Iva dello Stato di residenza del fornitore o di prestazione del servizio (ex art. 74ter).
– Acquisti da fornitori esteri di servizi turistici resi in Italia. In questo caso i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, quindi la fattura passiva, che non deve essere assoggettata a Iva dal fornitore, indipendentemente dall’importo va sottoposta a reverse charge dell’Iva in Italia e va inviato il file Xml con codice tipo documento TD17. L’onere dell’Iva italiana va tenuto in conto quando si sceglie di acquistare da fornitori esteri dei servizi turistici resi in Italia poiché, se il servizio è utilizzato per un pacchetto in regime 74ter, l’Iva italiana sull’acquisto non è detraibile e diventa un costo aggiuntivo.
– Acquisti di servizi come spese generali dell’impresa. Anche in questo caso i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia e la procedura è come al punto 4, salvo che l’Iva italiana diventa neutra in quanto in genere è detraibile.
La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 09 settembre 2022, n. 72 (Quesito Fiscale)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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