La legge (non) è uguale per tutti nel settore delle agenzie di viaggi. Lo dimostra il labirinto normativo che contraddistingue il territorio, con un grosso gap tra le regole imposte dalle amministrazioni locali (quasi sempre le Regioni) e direttive che dovrebbero essere valide per tutti, come quella sui pacchetti turistici. Da qui l’idea di scovare i vizi legislativi e stilare con Fto – Federazione Turismo Organizzato una vera e propria “mappa delle anomalie”. Sotto esame sette casi particolari: dalla Lombardia, con lo stop alle iscrizioni nel registro dei direttori tecnici, alla Puglia, dove il potere è passato alle Province. E ancora: Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Calabria, Lazio e Veneto.
Lombardia: stop alle iscrizioni dei direttori tecnici. In Lombardia le iscrizioni al registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggi sono state bloccate. Una situazione, questa, che sta avendo ripercussioni negative sul settore costringendo a scorciatoie come l’abilitazione o l’utilizzo di sedi legali in altre regioni o, addirittura, alla ricerca di direttori tecnici “in affitto”. Accedendo al sito web ufficiale della Regione Lombardia, infatti, viene riportato come termini “l’applicazione, effettuata in via transitoria, della disciplina di iscrizione al registro dei direttori tecnici ai sensi del decreto legislativo 206/2007 (attuazione della direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)”.
Valle d’Aosta: l’unica regione italiana senza normativa. E poi c’è la Valle d’Aosta, l’unica regione italiana senza una legge che regolamenti il turismo all’interno dei propri confini. Qui è ancora in vigore il decreto regio n°630 del 1955, che accenna al direttore tecnico di agenzia senza approfondirne requisiti e formazione. Una condizione che comporta non poche difficoltà nell’affrontare l’attualità, considerando che il solo testo a disposizione è stato redatto oltre 60 anni fa.
Emilia Romagna: abilitazione? Solo qui si può. Chi ambisce a diventare direttore tecnico in Emilia Romagna, invece, può almeno per il momento sorridere. Questa è l’unica regione d’Italia a tutti gli effetti attiva per procedere alle abilitazioni, che si possono ottenere partecipando a percorsi formativi di tre tipologie, così come stabilito dalla legge regionale n°7 del 2014 (art. 10).
Calabria: tassa di concessione in base agli abitanti. Una legge regionale, quella del 5 aprile 2008 che disciplina l’organizzazione e l’operatività delle agenzie calabresi, ferma da più di 10 anni. Più un’altra, la n°1 del 31 dicembre 1971, attualmente disciplinata dalla legge n°11 del 10 aprile 1995 (e successive modifiche), che tra i suoi punti critici vede il versamento della tassa di concessione a favore della Regione Calabria. Ogni anno, infatti, le adv corrispondono una somma dovuta “da tutti coloro che richiedono provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, abilitazioni necessarie) per l’esercizio di una specifica attività”. Il contributo annuale da versare viene stabilito in base a un tariffario modulato a seconda del numero di abitanti del comune di appartenenza dell’adv, e varia da 50 euro (sotto i 10mila abitanti) fino a quasi 900 euro (oltre i 500mila).
Lazio: fideiussione da 20mila euro per l’esercizio dell’attività. L’articolo 33 della legge regionale del 6 agosto 2007 (n°13) è chiaro: le agenzie di viaggi del Lazio “sono tenute a versare alla provincia competente per territorio un deposito cauzionale di 20mila euro per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività”. Si tratta di una fideiussione che resta vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’adv a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie, e il suo svincolo può essere effettuato entro i 90 giorni consecutivi alla data di ricezione della domanda da parte della provincia. Inoltre, nel Lazio c’è al momento una situazione di stallo nell’emissione di bandi, in quanto non essendoci il decreto attuativo non è consentita l’abilitazione per titoli.
Veneto: direttori in co-sharing? Non sempre. Con la legge regionale n°1 del 14 giugno 2013, nel Veneto viene evidenziata l’esclusività del direttore tecnico, il quale quindi non può operare su più adv. Una regola, questa, che però vale solo per le nuove aperture, con la delibera della Giunta regionale n°1327 del 23 luglio 2013 che afferma come “le agenzie già autorizzate possono mantenere a tempo indeterminato il loro direttore già in condivisione con altre adv”.
Puglia: dove comanda la Provincia. Dalla Regione alle Province. In Puglia, il passaggio di competenza amministrativa in materia di adv pare non abbia portato i benefici sperati. Con riferimento all’abilitazione dei direttori tecnici, ad esempio, l’ultimo esame – risalente al 2011 – non risulta inserito nemmeno negli atti. Intanto, però, dovrebbe arrivare la nuova legge regionale.