Significativa sentenza del Giudice di Pace di Roma che ha condannato Aeroflot al risarcimento di 600 euro per ognuno dei cento passeggeri rimasti a terra per la cancellazione di un volo Milano-San Pietroburgo soppresso dalla aerolinea russa nel giugno del 2019.
Era stata AirHelp, società specializzata nel diritto dei passeggeri aerei, ad aver portato il caso ai Giudici di Pace italiani per conto dei passeggeri, sostenendo che il volo era partito dall’Ue e quindi rientrava nel Regolamento (CE) 261/2004. Aeroflot aveva cercato di negare la giurisdizione davanti alla Corte Suprema italiana.
Atto tanto più eclatante se si tiene conto che secondo uno dei più recenti studi di AirHelp, la compagnia russa solitamente nega il risarcimento all’86,2% delle richieste e, anche in questo caso, Aeroflot si era rifiutata di rimborsare i passeggeri sostenendo che, non essendo una compagnia aerea registrata nell’Unione Europea e non avendo a bordo cittadini europei, i viaggiatori del volo non fossero tutelati dal Regolamento (CE) 261/2004.
I passeggeri avevano quindi chiesto supporto a AirHelp, che ha accolto il caso ed è arrivata fino alla Corte Suprema Italiana per far valere i diritti dei viaggiatori coinvolti. La Corte Suprema Italiana è giunta a una sentenza storica: ha stabilito che la giurisdizione per il risarcimento viene stabilita in base al luogo di partenza del volo e non secondo il luogo dove la compagnia aerea è registrata.
Nel dettaglio storico vale la pena ricordare che AirHelp aveva presentato due cause diverse davanti al Giudice di Pace di Roma nel 2020 per conto dei passeggeri, sostenendo che siccome il volo era partito dall’Italia, il volo ricadeva sotto la giurisdizione italiana e doveva quindi rispondere alle leggi previste dal Regolamento (CE) 261/2004.
Il Giudice di Pace ha dato ragione ad AirHelp, ma Aeroflot ha impugnato la decisione davanti alle Sezioni Unite (SS. UU.) della Corte Suprema Italiana. Il 10 novembre 2021 le SS. UU. della Corte Suprema Italiana hanno dato una sentenza storica, sostenendo che, in caso di interruzione del volo, la giurisdizione di pertinenza deve essere individuata in base al luogo di partenza, dove il passeggero ha firmato il contratto di trasporto con la compagnia aerea. Il volo Milano – San Pietroburgo del 3 giugno 2019 ha creato un precedente importante: dato che il volo sarebbe dovuto partire dall’Italia, il caso ricade sotto la giurisdizione italiana e deve quindi attenersi al Regolamento (CE) 261/2004. La sentenza è storica perché significa che d’ora in avanti, tutti i passeggeri, indipendentemente dalla loro cittadinanza, hanno diritto a ricevere il risarcimento se sono su territorio europeo.