È sufficiente presentare il biglietto aereo per ottenere il rimborso dalla compagnia aerea in caso di ritardo, senza dover presentare ulteriori prove a sostegno. Lo stabilisce la Cassazione che ha accolto il ricorso di un passeggero contro la decisione del Tribunale di Roma che aveva negato il rimborso sostenendo che non aveva dimostrato il ritardo.
La sentenza 1584 depositata negli scorsi giorni dai giudici rimarca che “né la Convenzione di Montreal, né il Regolamento Ce 261/2004 contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell’inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell’inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all’orario previsto)”, riporta il quotidiano Il Messaggero.
Da oggi quindi, basterà allegare il biglietto e sostenere che il contrattempo si sia effettivamente verificato o per richiedere un rimborso per inadempienza alla linea aerea. In caso di controversia, infatti, sarà la compagnia a dover dimostrare che l’orario di atterraggio sia stato rispettato.
La corte, inoltre, ha osservato che “mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell’aeroporto), il vettore aereo ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il velivolo è atterrato”.
Il Tribunale di Roma aveva negato al passeggero il rimborso del volo easyJet Berlino-Roma che aveva subito quattro ore di ritardo il 23 dicembre 2009, facendogli perdere anche la coincidenza sulla successiva rotta Roma-Palermo.
La sentenza dei giudici sottolineava che “è certo che il passeggero deve dimostrare e non semplicemente allegare la circostanza che il volo ha subito un ritardo, ossia deve dimostrare l’inadempimento del vettore, la cui responsabilità poi si presume, nel senso che è quest’ultimo a dover fornire la prova liberatoria”.
Tesi sconfessata dalla Suprema Corte, che scrive: “Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio, o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento Ce 261/2004”.