Ragione e sentimento. Ma qui Jane Austen non c’entra. C’entrano, eccome, se ci riferiamo al comparto turistico, quando entrano in ballo i diritti dei viaggiatori e quelli dei tour operator, i fattori oggettivi e quelli soggettivi, se di mezzo ci sono cause di forza maggiore che si mettono di traverso in una vacanza. E in un’estate flagellata da incendi e alluvioni l’ultimo “caso”, in ordine di tempo, riguarda il Marocco, devastato dal terremoto. Così, come già fatto in occasioni precedenti, Confconsumatori ha messo i puntini sulle “i”: il turista ha il diritto di recedere dal contratto senza pagare penali e ottenere il rimborso integrale della somma pagata per l’acquisto di voli e pacchetti di viaggio. In questo modo l’associazione di consumatori, citando la normativa vigente, risponde a chi aveva scelto lo Stato africano come meta, chiedendo lumi sui propri diritti qualora non decida più di partire.
Nel dettaglio, Confconsumatori ricorda l’articolo 41 del Codice del Turismo: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non a un indennizzo supplementare”. Si tratta di una norma introdotta nel Codice nel 2018, in seguito al recepimento della direttiva europea del 2015, che prevede, tra le varie ipotesi, anche quella di terremoto.
E non finisce qui. I turisti che si vedono negare queste opportunità – ribadisce Confconsumatori – «sappiano che si tratta di pretese e azioni illegittime, che vanno contestate. E che se dovesse essere proposto un voucher in sostituzione, sappiano che potrà essere emesso solo come libera scelta del cliente e non come imposizione da parte del tour operator o dell’agenzia di viaggi». Per quanto riguarda i voli, inoltre, Confconsumatori cita l’articolo 945 del Codice della Navigazione: «Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato».
Tutto chiaro, ma il capitolo non si chiude qui. Perché sul fronte trade chiede la parola l’avvocato Federico Lucarelli, ufficio legale di Fiavet: «Non è agevole affrontare il discorso, effettivamente è difficile tagliare una questione del genere con il coltello. C’è un però una certezza: la psicosi non può prevalere in un rapporto giuridico economico, il Codice Civile certifica che il fattore soggettivo è irrilevante». Spieghiamoci meglio. «Il riferimento del Codice del Turismo è molto chiaro: rimborso entro 14 giorni – spiega Lucarelli – Però il turismo non può essere congelato in blocco, ma solo laddove i servizi non possono essere erogati per cause di forza maggiore nella destinazione, come un terremoto, uno tsunami o atti di terrorismo».
Quindi? «Prendiamo il caso del Marocco. I warning del ministero degli Esteri sono dati oggettivi. Nel comunicato dell’11 settembre, la Farnesina sconsiglia tre luoghi marginali della provincia di Marrakech, li specifica: Al Haouz, Taroudant e Chichaoua. Quanto a Marrakech stessa, che continua a operare come attività ricettiva, si suggerisce di ascoltare le compagnie aeree per vedere se operano regolarmente». «Per me non siamo in cause di forza maggiore dunque – prosegue il legale di Fiavet – Perché il Marocco non può essere considerata zona off limits tout court, ma i turisti contestano il fatto che non ci siano più “la finalità turistica e il piacere del viaggio”. In sostanza, si può ritenere che lo scopo di svago sia compromesso una volta che lo scenario è mutato. Una conclusione basata su una sentenza della Cassazione del 2018, che io considero umorale».
«Se però – conclude Lucarelli – un turista volesse rinunciare al viaggio, precisando di aver prenotato in una zona non colpita dal terremoto, dove i voli sono regolari, allora non può avere il rimborso. Lo sconsiglio della Farnesina è limitato esclusivamente per impedimento dei servizi e per quella “parte emozionale” di cui parlavamo».
La paura, dunque, non costituisce un motivo valido.