by Redazione | 7 Giugno 2024 7:00
[L.V. è un agente di viaggi che opera in varie zone d’Italia e ci invia il seguente quesito].
Ipotizzando di acquistare un minivan a 9 posti da utilizzare sia per il noleggio a terzi, che per il trasporto dei turisti che hanno acquistato i nostri pacchetti in giro per l’Italia, quali sarebbero i relativi trattamenti fiscali?
“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a [email protected][1]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine[2].
Al fine di esaminare il quesito proposto sotto i vari aspetti divideremo la risposta in due articoli. Nel primo tratteremo la distinzione fra il contratto di noleggio di mezzi di trasporto e il contratto di trasporto, che sono i due utilizzi del minivan ipotizzati dall’agenzia istante, con la relativa gestione ai fini Iva.
Il contratto di noleggio ha per oggetto la messa a disposizione del mero mezzo di trasporto in regola per circolare, ma senza conducente. Ai fini Iva esso è ricompreso fra i cosiddetti servizi speciali, ossia quei servizi che ai fini della territorialità Iva derogano dalla regola generale “del committente” di cui all’art. 7ter comma 1 del DPR n. 633/1972, per obbedire invece all’art. 7quater comma 1 lettera e): “le prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzati all’interno dell’Unione Europea; oppure quando i mezzi di trasporto, pur se messi a disposizione del destinatario al di fuori della UE, sono utilizzati nel territorio dello Stato”. Quando il servizio è territoriale in Italia ai fini Iva, è assoggettato all’aliquota del 22% ed a fatturazione obbligatoria
Invece il contratto di trasporto (ex artt. 1678 e seguenti del codice civile) si verifica quando “un soggetto (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, o comunque a movimentarle nello spazio, mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso“.
Si evidenzia così la distinzione fra l’autonoleggio senza conducente da una parte, e i vari servizi di trasporto con conducente dall’altra, quali taxi, NCC (noleggio con conducente), noleggio di bus turistici, charterizzazione di treni, navi, aerei. Infatti ad onta dell’utilizzo del termine “noleggio”, questi ultimi configurano tutti dei servizi di trasporto, in quanto il vettore si obbliga a trasportare fra le destinazioni fissate dal contratto le persone e le loro cose mediante il proprio mezzo, la propria organizzazione, i propri conducenti ed equipaggi, a proprio rischio.
Per le prestazioni di trasporto i regimi Iva sono differenziati.
Certificazione dei corrispettivi. I soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico, purché certifichino i corrispettivi tramite l’emissione di biglietti conformi al D. Min. Finanze 30.06.1992 e successive integrazioni, sono esentati dall’obbligo di fatturazione e dall’emissione di scontrini e ricevute fiscali, così come dalla memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.
Trasporti internazionali. Sono i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto (art. 9 comma 1 punto 1 del DPR n. 633/1972). Il tratto nazionale dei trasporti internazionali è territoriale ai fini Iva in Italia, ma è non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 1 del DPR n. 633/1972; mentre il tratto estero è non soggetto in quanto non territoriale in Italia ex art. 7quater comma 1 lettera b) del DPR n. 633/1972. Ricordiamo in proposito le due forfettizzazioni introdotte a scopo di semplificazione: per i trasporti internazionali marittimi il tratto italiano viene fiscalmente forfettizzato nel 5% del trasporto totale (circolare n. 11/420390 del 07.03.1980); per i trasporti intdernazionali aerei il tratto italiano viene fiscalmente forfettizzato nel 38% del trasporto totale (risoluzione n. 89 del 23.04.1997).
Trasporti estero su estero. Sono i trasporti di persone eseguiti fra due punti di partenza e di arrivo situati entrambi fuori Italia. Il soggetto italiano che volesse attivare tali trasporti all’estero non sarà soggetto ad alcun adempimento Iva in Italia, ma dovrà invece istituire una posizione Iva negli Stati esteri di competenza e verificare inoltre quale sia il regime autorizzatorio ivi vigente per i trasporti di persone.
[Continua in Rubrica Fiscale n. 120/48 del 21 giugno 2024].
La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 07 giugno 2024 n. 119 (Rubrica Fiscale anno III n.47)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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