by Commerciale | 5 Aprile 2024 7:00
[R.P. agente di viaggi in provincia di Roma, con il lungo quesito di seguito riportato ci sottopone il problema di interpretare, classificare fiscalmente ed eventualmente correggere le fatture ricevute dal vettore spagnolo XYZ Airlines].
Le fatture elettroniche ricevute nel SDI [Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate] da XYZ Airlines, emesse con indirizzo e partita Iva italiana, sono sempre sbagliate per i codici iva. Poiché scrivendo al vettore o telefonando non si riceve risposta né c’è verso di parlare con la loro amministrazione, io modifico sempre la registrazione degli importi ripartendoli per il 38% come non imponibile art. 9 e per il 62% come non imponibile art.7quater, ed allo stesso modo rifatturo al cliente.
A luglio per un nostro gruppo su Malaga con partenza in dicembre, abbiamo pagato un acconto di € 2.463,87 e ricevuto una fattura elettronica dall’Italia per tale importo. A dicembre abbiamo pagato il saldo di € 7.160.63, ma abbiamo ricevuto una fattura elettronica per l’ammontare totale (acconto + saldo) di € 9.632,75 (invece che di € 7.160.63 per il solo saldo). Poi abbiamo ricevuto una nota di credito per lo stesso importo totale e successivamente una nuova fattura, ma sempre per € 9.632,75 quindi purtroppo sempre sbagliata.
Andando nell’area agenzie del vettore abbiamo trovato un’altra fattura, emessa questa volta da XYZ Airlines con indirizzo e partita Iva spagnola, con lo stesso numero e data di quella elettronica italiana, il cui importo totale è quello corretto, ovvero € 7.160.63, in quanto risulta giustamente detratto l’acconto che abbiamo versato all’inizio. Quindi non c’è coincidenza tra la fattura emessa in Spagna e quella elettronica emessa in Italia.
Ma come risolvo il problema nella mia contabilità? Insisto con XYZ Airlines per avere una fattura italiana corretta? Se non riesco ad ottenerla, la mia partita rimarrà aperta registrando un debito che in realtà non ho. Come giustifico questa partita aperta? Dovrei in fase di registrazione modificare arbitrariamente la fattura italiana ricevuta inserendo una riga supplementare per detrarre l’acconto, facendola così combaciare con la fattura spagnola, ma non credo che questo sia lecito.
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I trasporti rientrano nella categoria dei servizi, la cui normativa ai fini Iva è stata fortemente ridisegnata in sede UE con tre direttive (la 2008/8/CE e la 2008/9/CE del 12.02.2008; la 2008/117/CE del 16.12.2008) che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006. A recepimento di ciò, in Italia il D. Lgs. n. 18/11.02.2010 ha introdotto o modificato nel DPR n. 633/1972 la famiglia degli artt. da 7 a 7septies, alla quale occorre fare riferimento per classificare correttamente i servizi di trasporto di persone, di alloggio, di ristorazione, di locazione di mezzi di trasporto ed altri servizi di comune utilizzo nel settore turistico. A questi ci si riferisce spesso come “servizi speciali” (la cui ratio è che l’Iva è di competenza di ciascun Stato UE nel cui territorio viene prestato il servizio), per distinguerli dai “servizi generici”, i quali obbediscono invece alla regola generale “del committente” definita dall’art. 7ter comma 1 lettera a).
Per ben interpretare la complessità delle predette fattispecie è utile guida la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29.07.2011, dove troviamo il riferimento all’art. 7quater comma 1 lettera b) del DPR n. 633/1972 che recita “le prestazioni di trasporto di persone si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”. Ci vengono inoltre ricordate due forfettizzazioni introdotte a scopo di semplificazione per i servizi di trasporto internazionale da e per l’Italia in dipendenza di un unico contratto. Se tale trasporto è marittimo, il tratto italiano è forfettizzato nel 5% del trasporto totale (circolare n. 11/420390 del 07.03.1980); se il trasporto è aereo il forfait è il 38% (risoluzione n. 89 del 23.04.1997).
Ne consegue che nel caso dei voli Roma/Malaga/Roma di cui al presente quesito, il 38% è territoriale in Italia e deve qualificarsi come non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 1 del DPR n. 633/1972, mentre il rimanente è non soggetto a Iva in Italia ex art. 7quater comma 1 lettera b) per mancanza del requisito della territorialità. Ma quest’ultima tratta è invece territoriale in Spagna ed ecco quindi che il vettore deve identificarsi ai fini Iva in entrambi gli Stati per ivi assolvere gli adempimenti dell’imposta. L’agenzia istante emette quindi correttamente la fattura di vendita per come da lei descritta, mentre non pare corretta la fattura elettronica emessa dalla sede fiscale italiana del vettore per l’importo totale di € 9.632,75 globalmente classificato con natura operazione N2.1 e riferimento “art. 7quater DPR n. 633/72”. L’agenzia italiana ricevente la fattura la deve però registrare così come è emessa, senza poterla arbitrariamente modificare.
Sempre riguardo alle fatture elettroniche emesse dalla sede fiscale italiana del vettore, pare effettivamente che vi sia un errore consistente nell’aver fatturato due volte l’importo dell’acconto. Tale errore pare non esservi nella fattura emessa dalla sede fiscale spagnola del vettore, che però ha rilievo solo nei riguardi del fisco spagnolo e non può essere utilizzata dall’agenzia italiana. Quindi l’agenzia italiana deve necessariamente registrare entrambe le fatture elettroniche ricevute e di conseguenza tenersi il saldo a debito nel partitario. Potrà però segnalare l’errore alla sede fiscale italiana del vettore con una comunicazione PEC-to-PEC, poiché ad una partita Iva italiana deve sempre corrispondere una identità PEC italiana reperibile nel sito INIPEC https://www.inipec.gov.it[3] (e infatti abbiamo verificato che così è per la sede fiscale italiana del vettore in oggetto). In caso di mancata riscontro alla PEC, a fine esercizio l’agenzia potrà chiudere la partita portando il debito inesistente a insussistenza attiva, sanando così anche l’eccesso di costo derivante dalle fatture elettroniche ricevute.
La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 05 aprile 2024 n. 114 (Rubrica Fiscale n.42)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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