Rubrica Fiscale: competenza economica e momento impositivo Iva delle pratiche turistiche – 1
L’argomento di oggi.
[S.S. amministra un’agenzia di viaggi in provincia di Prato istituita come SRL e ci invia il seguente quesito allegando due fatture esemplificative di (auto)fatture emesse da tour operator].
Ho un lapsus per quanto riguarda la commissione dei tour operators: se il viaggio inizia verso fine anno e si conclude l’anno successivo, la commissione a quale anno appartiene?
Nelle 74ter regime speciale la competenza è dell’anno successivo, ma nei contratti con commissione?
I ricavi nelle vendite di viaggi, servizi singoli o pacchetti sono sempre di competenza dell’anno in cui terminano i servizi?Invio in visione due autofatture, con dettaglio data fattura e periodo viaggio. Considerate, ovviamente, che questi documenti, nel mio cassetto fiscale, sono comunque arrivati nel 2024.
“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
La nostra interpretazione.
Per fare chiarezza in senso generale su questo apparente “groviglio” di situazioni occorre classificare le singole fattispecie in base a tre differenti parametri:
- competenza economica ai fini civilistici e delle imposte dirette, oppure ai fini del momento impositivo Iva;
- tipo di pratica, cioè di contratto di viaggio attivato (intermediazione, organizzazione e compravendita in regime Iva 74ter, compravendita in regime Iva ordinario);
- tipo di servizio (pacchetto turistico o servizio singolo).
Quanto precede e quanto segue vale nel regime di contabilità ordinaria vigente per l’agenzia istante in quanto società di capitali (SRL). Il caso delle imprese in contabilità semplificata richiederebbe una specifica e in parte differente trattazione.
Il principio di competenza economica ai fini civilistici. Tale principio contabile stabilisce che i ricavi per le prestazioni di servizi e i costi ad essi correlati sono di competenza dell’esercizio in cui il servizio viene ultimato (manifestazione economica), secondo i correlati principi della prudenza (ragionevole certezza della loro realizzazione), della inerenza all’attività aziendale, della continuità aziendale. Questo a prescindere dai movimenti di liquidità relativi a tali prestazioni, cioè dagli incassi e pagamenti (manifestazione finanziaria).
In parallelo, ai fini delle imposte dirette l’art. 109 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce (comma 2 lettera b) che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”. Il comma 1 dello stesso articolo precisa tuttavia che “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
Possiamo quindi concludere che, almeno per quanto riguarda le operazioni commerciali delle agenzie di viaggi e turismo, cioè quelle che sono comunemente chiamate “le pratiche turistiche”, vi è in generale coincidenza fra il criterio civilistico e quello fiscale delle imposte dirette (anche se potrebbe non essere così per altre poste contabili o altri tipi di operazioni societarie, per le quali potrebbero vigere altri e differenti criteri). Vediamo quindi lo specifico dei vari tipi di contratto di viaggio:
Contratti di organizzazione di pacchetti turistici o di compravendita di servizi turistici, sia in regime Iva del margine che in regime Iva ordinario: i ricavi e i costi correlati certamente hanno competenza economica nell’esercizio in cui i predetti servizi sono ultimati, in altre parole la fine del viaggio o del soggiorno.
Contratti di intermediazione. In questo caso il cliente (il mandante) conferisce all’agenzia (la mandataria con rappresentanza) un incarico, ai sensi degli artt. 1704 e segg. del codice civile e degli artt.17 e segg. della legge n. 1084/1977 (Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio), per la selezione e l’acquisto di servizi turistici presso fornitori terzi. Qui le operazioni aventi valenza economica sono rappresentate dai compensi di intermediazione, comunemente denominati provvigioni se pagati dal fornitore e diritti d’agenzia se pagati dal cliente. Per inciso, noi non amiamo utilizzare il termine commissione perché potrebbe, erroneamente in questo caso, richiamare il contratto di commissione, che è un contratto tipico regolato dall’art. 1731 c.c. e che avrebbe un differente trattamento contabile e fiscale. La determinazione della competenza economica dei predetti compensi di intermediazione è meno immediata e richiede qualche valutazione.
Intermediazione di servizi singoli (hotel, trasporti, autonoleggi). In questo caso noi riteniamo che la prestazione dell’agenzia si realizzi e si concluda con l’avvenuta prenotazione del servizio, conferma da parte del fornitore ed emissione dei documenti conseguenti (titoli di viaggio, voucher ed altri documenti di legittimazione). Questa secondo noi è la data di competenza economica del compenso di intermediazione dell’agenzia di viaggi (anche in analogia con quanto previsto dall’art. 1748 c.c. per la provvigione dell’agente di commercio), quindi a prescindere dalle date in cui avverranno poi il viaggio o il soggiorno.
(Continua in Rubrica Fiscale n. 117/45 del 10 maggio 2024)
La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 26 aprile 2024 n. 116 (Rubrica Fiscale anno iii n.44)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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