by Commerciale | 26 Aprile 2024 7:00
[S.S. amministra un’agenzia di viaggi in provincia di Prato istituita come SRL e ci invia il seguente quesito allegando due fatture esemplificative di (auto)fatture emesse da tour operator].
Ho un lapsus per quanto riguarda la commissione dei tour operators: se il viaggio inizia verso fine anno e si conclude l’anno successivo, la commissione a quale anno appartiene?
Nelle 74ter regime speciale la competenza è dell’anno successivo, ma nei contratti con commissione?
I ricavi nelle vendite di viaggi, servizi singoli o pacchetti sono sempre di competenza dell’anno in cui terminano i servizi?Invio in visione due autofatture, con dettaglio data fattura e periodo viaggio. Considerate, ovviamente, che questi documenti, nel mio cassetto fiscale, sono comunque arrivati nel 2024.
“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a [email protected][1]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine[2].
Per fare chiarezza in senso generale su questo apparente “groviglio” di situazioni occorre classificare le singole fattispecie in base a tre differenti parametri:
Quanto precede e quanto segue vale nel regime di contabilità ordinaria vigente per l’agenzia istante in quanto società di capitali (SRL). Il caso delle imprese in contabilità semplificata richiederebbe una specifica e in parte differente trattazione.
Il principio di competenza economica ai fini civilistici. Tale principio contabile stabilisce che i ricavi per le prestazioni di servizi e i costi ad essi correlati sono di competenza dell’esercizio in cui il servizio viene ultimato (manifestazione economica), secondo i correlati principi della prudenza (ragionevole certezza della loro realizzazione), della inerenza all’attività aziendale, della continuità aziendale. Questo a prescindere dai movimenti di liquidità relativi a tali prestazioni, cioè dagli incassi e pagamenti (manifestazione finanziaria).
In parallelo, ai fini delle imposte dirette l’art. 109 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce (comma 2 lettera b) che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”. Il comma 1 dello stesso articolo precisa tuttavia che “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
Possiamo quindi concludere che, almeno per quanto riguarda le operazioni commerciali delle agenzie di viaggi e turismo, cioè quelle che sono comunemente chiamate “le pratiche turistiche”, vi è in generale coincidenza fra il criterio civilistico e quello fiscale delle imposte dirette (anche se potrebbe non essere così per altre poste contabili o altri tipi di operazioni societarie, per le quali potrebbero vigere altri e differenti criteri). Vediamo quindi lo specifico dei vari tipi di contratto di viaggio:
Contratti di organizzazione di pacchetti turistici o di compravendita di servizi turistici, sia in regime Iva del margine che in regime Iva ordinario: i ricavi e i costi correlati certamente hanno competenza economica nell’esercizio in cui i predetti servizi sono ultimati, in altre parole la fine del viaggio o del soggiorno.
Contratti di intermediazione. In questo caso il cliente (il mandante) conferisce all’agenzia (la mandataria con rappresentanza) un incarico, ai sensi degli artt. 1704 e segg. del codice civile e degli artt.17 e segg. della legge n. 1084/1977 (Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio), per la selezione e l’acquisto di servizi turistici presso fornitori terzi. Qui le operazioni aventi valenza economica sono rappresentate dai compensi di intermediazione, comunemente denominati provvigioni se pagati dal fornitore e diritti d’agenzia se pagati dal cliente. Per inciso, noi non amiamo utilizzare il termine commissione perché potrebbe, erroneamente in questo caso, richiamare il contratto di commissione, che è un contratto tipico regolato dall’art. 1731 c.c. e che avrebbe un differente trattamento contabile e fiscale. La determinazione della competenza economica dei predetti compensi di intermediazione è meno immediata e richiede qualche valutazione.
Intermediazione di servizi singoli (hotel, trasporti, autonoleggi). In questo caso noi riteniamo che la prestazione dell’agenzia si realizzi e si concluda con l’avvenuta prenotazione del servizio, conferma da parte del fornitore ed emissione dei documenti conseguenti (titoli di viaggio, voucher ed altri documenti di legittimazione). Questa secondo noi è la data di competenza economica del compenso di intermediazione dell’agenzia di viaggi (anche in analogia con quanto previsto dall’art. 1748 c.c. per la provvigione dell’agente di commercio), quindi a prescindere dalle date in cui avverranno poi il viaggio o il soggiorno.
(Continua in Rubrica Fiscale n. 117/45 del 10 maggio 2024)
La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 26 aprile 2024 n. 116 (Rubrica Fiscale anno iii n.44)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
Richiesta Quesito Fiscale[3] – www.advmanager.org[4] – E [email protected][1]
Source URL: https://www.lagenziadiviaggimag.it/rubrica-fiscale-competenza-economica-e-momento-impositivo-iva-delle-pratiche-turistiche-1/
Copyright ©2024 L'Agenzia di Viaggi Magazine unless otherwise noted.