by Commerciale | 10 Maggio 2024 7:00
[S.S. amministra un’agenzia di viaggi in provincia di Prato istituita come SRL e ci invia il seguente quesito allegando due fatture esemplificative di (auto)fatture emesse da tour operator].
Ho un lapsus per quanto riguarda la commissione dei tour operators: se il viaggio inizia verso fine anno e si conclude l’anno successivo, la commissione a quale anno appartiene?
Nelle 74ter regime speciale la competenza è dell’anno successivo, ma nei contratti con commissione?
I ricavi nelle vendite di viaggi, servizi singoli o pacchetti sono sempre di competenza dell’anno in cui terminano i servizi?
Invio in visione due autofatture, con dettaglio data fattura e periodo viaggio. Considerate, ovviamente, che questi documenti, nel mio cassetto fiscale, sono comunque arrivati nel 2024.
“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a [email protected][1]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine[2].
(Continuazione da Rubrica Fiscale n. 116/44 del 26 aprile 2024)
Intermediazione di pacchetti turistici e crociere. In questo caso il rapporto commerciale con il fornitore e le consuetudini prevedono che la provvigione sarà definitivamente acquisita se e nella misura in cui il viaggio si completerà secondo il programma e i prezzi stabiliti nel contratto; ma che la stessa potrà seguire le variazioni di prezzo che intervenissero prima della partenza o anche nel corso del viaggio per motivi correlati alla sua esecuzione. In questo caso noi riteniamo che in base al principio della prudenza il compenso di intermediazione debba ritenersi definitivamente acquisito e determinato nell’ammontare, quindi di competenza economica, alla data di fine viaggio.
Momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità ai fini Iva. Sotto il profilo dell’Iva viene a mancare la correlazione temporale fra le operazioni attive e quelle passive. Nel regime Iva ordinario l’imposta sugli acquisti diviene esigibile (cioè in questo caso detraibile) nella data in cui la fattura viene ricevuta. Se trattasi di fattura elettronica vale la data in cui la fattura viene scaricata dal SDI (Sistema di Interscambio) oppure letta nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Riguardo invece alle fatture emesse, o ai corrispettivi nei casi in cui l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente, occorre anche qui distinguere fra i vari tipi di contratti di viaggio.
Per le pratiche in regime Iva 74ter la data di effettuazione dell’operazione, cioè il momento impositivo in cui va registrato il corrispettivo, è come noto la minore fra la data di inizio viaggio o soggiorno e la data di totale incasso del prezzo dal cliente. Tale corrispettivo sarà poi liquidato nell’ambito del mese successivo. La fatturazione è obbligatoria e la fattura va emessa non oltre la data del predetto momento impositivo, ma potrebbero anche essere emesse una o più fatture antecedentemente, su richiesta del cliente, senza che questo costituisca momento impositivo ai fini Iva. L’importante è che alla data del momento impositivo la sommatoria delle fatture emesse sia pari al corrispettivo. Quanto alle fatture d’acquisto, come è noto l’eventuale Iva, ove presente, non è detraibile e costituisce costo per l’agenzia di viaggi.
Per le pratiche di compravendita in regime Iva ordinario la fattura va emessa, o il corrispettivo va registrato, ad ogni incasso dal cliente ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972.
Per le pratiche di intermediazione il diritto d’agenzia pagato dal cliente a nostro avviso diviene esigibile ai fini Iva, e quindi da fatturarsi o da registrarsi come corrispettivo, alla data del totale pagamento del prezzo, che è il momento in cui è possibile separare la quota da destinare al fornitore (da classificare come anticipazione ex art. 15 comma 1 punto 3 del DPR n. 633/1972) dal corrispettivo a beneficio dell’agenzia. La provvigione pagata dal fornitore va fatturata al momento del pagamento, che per lo più avviene per compensazione e coincide con il pagamento al fornitore dell’estratto conto del viaggio al netto della provvigione stessa.
Un caso particolare è quello del fornitore tour operator che opera in regime Iva 74ter, il quale come è noto è un regime Iva monofase: significa che l’imposta viene totalmente assolta e certificata a monte dal fornitore mediante il meccanismo della cosiddetta “autofattura”, senza alcuna rivalsa sull’intermediario. Quindi per quest’ultimo l’Iva su questa tipologia di provvigioni è totalmente trasparente. In altre parole e con riferimento all’art. 7 del DM n. 340/1999, il fornitore emette mensilmente una (auto)fattura riepilogativa per le provvigioni corrisposte all’intermediario e delle quali sia avvenuto il pagamento nel mese precedente (comma 1). L’intermediario annota tali fatture indifferentemente nel registro delle fatture emesse, oppure dei corrispettivi o ancora in un apposito separato registro (scelta preferibile), anche a fine anno e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (comma 3).
Tuttavia e al fine di non perdere il controllo cronologico delle operazioni, sia ai fini Iva che della competenza economica, il nostro consiglio è che l’agenzia intermediaria si avvalga della facoltà prevista dal comma 4 del predetto art. 7 e provveda a contabilizzare ogni provvigione attiva subito nel momento in cui effettua il pagamento al netto al fornitore, avvalendosi dei dati contabili esposti nell’estratto conto e quindi senza attendere l’arrivo dell’autofattura.
La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 10 maggio 2024 n. 117 (Rubrica Fiscale n.45)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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