Rubrica Fiscale: Corte di Giustizia UE, ancora sui problemi interpretativi dell’art. 74ter

Rubrica Fiscale: Corte di Giustizia UE, ancora sui problemi interpretativi dell’art. 74ter
21 Luglio 07:00 2023 Stampa questo articolo

L’argomento di oggi.

[da N.A. agente di viaggi in provincia di Parma e altri].
Abbiamo ricevuto in questi giorni varie comunicazioni relative ad una sentenza di una Corte UE che sostiene che il regime 74ter è applicabile anche ai servizi singoli e non solo ai pacchetti. Non ci abbiamo capito più niente. Come stanno le cose e soprattutto: come ci dobbiamo comportare in agenzia?

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione.

La materia non ci giunge nuova, vedi in proposito e solo per ultimo il nostro Quesito Fiscale: i misteri dell’art. 74ter dell’11.11.2022. E se servisse una riconferma della “complicazione” generata con la “semplificazione” del regime del margine, ecco cosa ne scrive l’Avvocatura Generale: “Forse è onesto affermare che, nonostante il preconizzato obiettivo di semplificazione, la realizzazione di tale ideale nel contesto specifico del regime speciale delle agenzie di viaggio è ancora piuttosto lontana. Siffatto particolare regime è diventato uno dei settori più complessi dell’IVA…”.

La questione segnalata dalle sopra menzionate agenzie è stata innescata dalla diffusione della sentenza della Corte di Giustizia UE C-108/22 del 29.06.2023 che è così sintetizzable: “I servizi di alloggio acquistati in nome e per conto proprio dalle agenzie di viaggi per essere rivenduti ad altri operatori sono assoggettabili al regime speciale IVA del margine, anche in assenza di altri servizi aggiuntivi”. Ci limitiamo qui a sintetizzare la lunga dissertazione analitica che ne discende, la quale richiederebbe molte pagine, per dare poi invece indicazioni pratiche per le agenzie.

La Corte UE rileva anzitutto che “l’obiettivo essenziale delle norme relative al regime speciale dell’IVA applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio è quello di evitare le difficoltà che deriverebbero agli operatori economici dai principi generali della direttiva IVA relativi alle operazioni che implicano la fornitura di prestazioni acquistate presso terzi”, particolarmente se acquisiti e/o resi in vari e differenti Stati. Pertanto secondo la Corte l’utilizzo del regime del margine è legittimo ogni volta che, operando in nome e per conto proprio, l’agenzia di viaggi raggiunge l’obiettivo della predetta semplificazione. Ma, aggiungiamo noi, a patto che questo ne sia l’effetto.

Nella sua sentenza la Corte rilegge gli artt. 306-310 della Direttiva Iva UE, i quali prevedono che “la prestazione di un soggetto passivo, consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici, rientra nel regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, pur se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari”, mentre negli stessi articoli non si parla affatto di assemblamento di più servizi o più specificatamente di pacchetti turistici. Più in generale le condizioni sono: 1) si deve trattare di servizi turistici, 2) acquisiti in nome e per conto proprio, 3) presso soggetti passivi terzi, 4) a diretto vantaggio del viaggiatore.

È stata poi la legge italiana (art. 74ter del DPR n. 633/1972) a introdurre al comma 1 l’applicazione del regime Iva del margine ai pacchetti turistici; e al comma 5-bis anche alle “operazioni relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia”, dizione forse ritenuta analoga a “in nome e per conto proprio”. Comunque secondo le più recenti interpretazioni sia in ambito comunitario che italiano, la condizione si ritiene sussistere ove il servizio turistico sia stato oggetto, prima di essere richiesto da un cliente, di un contratto di vuoto per pieno, allotment (disponibilità a rilascio) o anche disponibilità in free sale fino a comunicazione di stop sale.

Tutto chiaro allora? Per niente, poiché in Italia dal 01.09.2008 l’Iva sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile per le imprese, ovviamente in presenza di regolare fattura e di prova dell’inerenza all’attività aziendale. E ciò proprio a seguito di procedura d’infrazione UE contro l’Italia (la n. 2006/5040 della Commissione Europea) che in applicazione dell’art. 168 della Direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006 ne aveva imposto la detraibilità, imponendo così di modificare l’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del DPR n. 633/1972 e lasciando l’indetraibilità solo per il trasporto di persone (salvo che formi oggetto dell’attività propria dell’impresa).

Il problema è quindi che se un’impresa italiana riceve una fattura alberghiera in regime del margine 74ter, ove l’Iva per principio non è esposta, non può detrarre l’Iva. E poiché questo è un diritto cogente (che cioè non può essere modificato unilateralmente da un accordo commerciale, se la controparte non è d’accordo), ne consegue che l’impresa italiana può rifiutare tale fattura e pretendere una fattura con Iva ordinaria esposta. Ovviamente Il problema si pone solo per i servizi resi e quindi imponibili in Italia, in quanto se il servizio alberghiero o di ristorazione è reso in altro Stato UE la detraibilità dell’Iva sarebbe possibile solo se l’impresa si identificasse ai fini Iva in tale Stato, il che appare normalmente poco praticabile (anche se in teoria non impossibile).

La conclusione è che la fattura in regime del margine 74ter verso un cliente impresa italiana è accettabile per i pacchetti turistici e per i servizi alberghieri resi all’estero, mentre per i servizi resi in Italia la soluzione migliore, sia per l’agenzia che per il cliente, è la compravendita in nome proprio e per conto del cliente: cioè prenotare il servizio direttamente presso l’hotel italiano, ottenere una fattura in regime Iva ordinaria intestata all’agenzia e rifatturare al cliente impresa al prezzo convenuto, sempre in Iva ordinaria. In questo modo l’impresa avrà la possibilità di detrarre l’Iva, mentre l’agenzia di viaggi andrà a gravare il proprio margine di utile con l’aliquota ridotta del 10% anziché con quella ordinaria del 22% applicabile al regime 74ter.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 21 luglio 2023, n. 100 (Rubrica Fiscale n. 28)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
Richiesta Quesito Fiscalewww.advmanager.org – E [email protected]

L'Autore

Commerciale
Commerciale

Guarda altri articoli