Rubrica Fiscale: decreto 39 milioni alla fine. Ancora una settimana per risolvere gli ultimi dubbi
L’argomento di oggi.
[Riguardo al “Decreto 39 milioni” del 28.06.2023 numerose agenzie ci hanno posto quesiti che abbiamo commentato negli ultimi tra articoli del 4 agosto, 1 e 8 settembre. Oggi chiudiamo commentando la diretta streaming del Ministero del Turismo di poche ore fa e gli ultimi aggiornamenti delle FAQ].
“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
La nostra interpretazione.
Nel testo che segue i titoli sono quelli delle FAQ e i corsivi sono citazioni dalle FAQ o dal Decreto.
A.1 Com’è calcolato il contributo?
È stato ribadito, in accordo con le nostre note pervenute al Ministero tramite le associazioni di cui siamo consulenti, che le operazioni dell’agenzia vanno considerate per data di effettuazione ai fini Iva, data che in generale non coincide né con la data di registrazione, né con la data di liquidazione calcolata nella dichiarazione. Per maggior chiarezza il Ministero ha aggiunto il diretto riferimento alle norme fiscali, che sono quelle che trovate nel nostro articolo del 01.09.2023 su questa Rubrica.
È stato chiarito che i corrispettivi in regime del margine 74ter vanno considerati al lordo dell’imposta, ove presente, per l’impossibilità pratica di nettizzarli di Iva.
È stato infine affermato che gli importi di cui alla lettera a) art. 3 del Decreto devono includere l’intero volume d’affari Iva dell’operatore economico, quindi includendo, parrebbe, anche le operazioni relative all’attività extracaratteristica dell’impresa e le operazioni relative ad eventuali codici Ateco secondari.
F.1 Nel caso in cui l’operatore economico sia stato autorizzato all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio o tour operator nel corso dell’anno 2019, ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, a prescindere dalla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività?
Viene ulteriormente ribadita la (discutibile) risposta affermativa. La conseguenza è che l’agenzia che ha avviato l’attività nel corso del 2019 rischia di non accedere ad alcun contributo, neppure al contributo minimo di 1.500 euro previsto per le agenzie che hanno avviato l’attività dopo il 01.01.2020. Ma la norma questa è.
G.3 In quali categorie può rientrare il professionista abilitato che dovrà sottoscrivere il modulo “Dati economici” (Allegato 2)?
Viene riconfermato che: “La sottoscrizione dell’Allegato 2 consiste in un’asseverazione dei dati economico– contabili. Pertanto, l’Allegato potrà essere sottoscritto da parte di tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale che ne sono abilitati al rilascio (quali ad esempio dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.)”. È stato quindi riconfermato l’ampliamento della gamma dei professionisti “abilitati all’asseverazione”. Ma resta definitivamente non chiara la natura giuridica della richiesta asseverazione.
G.4 Come devono essere calcolati i ricavi dell’annualità 2019 in base ai quali sono definite le soglie percentuali per il calcolo del contributo?
Le FAQ confermano: “Per il calcolo dei ricavi dell’annualità 2019 devono essere considerati i ricavi totali delle vendite e delle prestazioni di servizi dell’anno di imposta 2019 di cui al Valore della produzione (lettera A) del Conto economico”.
L’osservazione è che poiché la lettera A) del conto economico del bilancio civile include al punto 5 anche i contributi in conto esercizio, ciò significa (pur se discutibile) che anche questi vengono considerati fra i parametri idonei a valutare il dimensionamento dell’impresa. Inoltre se l’esercizio contabile dell’impresa non coincide con l’anno solare, che costituisce invece il periodo d’imposta Iva, ai fini del dimensionamento dell’impresa possiamo ragionevolmente considerare il bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della promulgazione dello stato di emergenza Covid19 (31.01.2020)? Infine, se l’impresa non è una società di capitali e non deposita il bilancio, possiamo in sua vece fare riferimento a qualche dato certo presente nella dichiarazione dei redditi?. Su questi punti non vi sono stati al momento chiarimenti
H. Coperture per insolvenza e fallimento e polizze RC (responsabilità civile).
E’ stato riconfermato che per le due polizze obbligatorie per le agenzie di viaggi è richiesta la copertura per l’intero periodo dal 01.01.2019 alla data dell’anno 2023 in cui viene presentata la domanda di contributo, ma che saranno tollerati brevi periodi di mancata copertura ove dovuti a motivi non imputabili ad inerzia o negligenza dell’impresa: per esempio i tempi tecnici di rinnovo delle polizze.
J. Operazioni di riorganizzazione aziendale.
In realtà si intendono le modificazioni nell’assetto istituzionale, cioè nella natura soggettiva dell’impresa (trasformazioni, fusioni e simili) sopravvenute negli anni dal 2019 al 2023, con conseguente variazione di codice fiscale, partita Iva, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA, SCIA o altra forma di autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’agenzia di viaggi, che abbiano però mantenuto la sostanziale continuità dell’impresa. In questi casi sussistono i requisiti per la partecipazione al contributo. Occorre prestare attenzione alla corretta compilazione delle pagine online che accolgono tali modificazioni.
La Newsletter del Centro Studi ©Advamanger, 22 settembre 2023 n. 104 (Rubrica Fiscale n. 32)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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