Rubrica Fiscale: detraibilità Iva e deducibilità fiscale delle auto aziendali in agenzia di viaggi

by Commerciale | 21 Giugno 2024 7:00

L’argomento di oggi.

[L.V. è un agente di viaggi che opera in varie zone d’Italia e ci invia il seguente quesito].
Ipotizzando di acquistare un minivan a 9 posti da utilizzare sia per il noleggio a terzi, che per il trasporto dei turisti che hanno acquistato i nostri pacchetti in giro per l’Italia, quali sarebbero i relativi trattamenti fiscali?

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a [email protected][1]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine[2].

La nostra interpretazione.

(Continuazione da Rubrica Fiscale n. 119/47 del 07 giugno 2024)
Chiarita nel precedente articolo la distinzione fra contratto di noleggio e contratto di trasporto con i relativi regimi autorizzatori e trattamenti ai fini Iva, entriamo ora nel merito del trattamento fiscale del minivan a 9 posti in capo all’agenzia di viaggi istante.

La materia delle auto aziendali è molto articolata e richiederebbe una trattazione specifica che esula dallo spazio del presente documento. In sintesi, l’art. 164 del TUIR distingue i veicoli utilizzati dalle imprese nelle due categorie sotto descritte e l’applicazione della norma è divenuta sempre più restrittiva poiché l’Amministrazione fiscale intende contrastare la facile deducibilità delle autovetture, nella presunzione che intestare l’auto all’azienda sia una pratica diffusa per portare in deduzione spese in gran parte ad uso personale e non inerenti.

  1. Veicoli a deducibilità integrale per i quali le spese e gli altri componenti negativi sono integralmente deducibili. Devono configurarsi come beni strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa, indispensabili per lo svolgimento della stessa e senza i quali la stessa non sarebbe configurabile. “Devono essere impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell’attività che normalmente e abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa” (C.M. n. 25/03.08.1979). Vengono fatti gli esempi delle autovetture per le imprese di autonoleggio e per le autoscuole e per queste valgono sia la deducibilità reddituale che la detraibilità Iva al 100%.
  1. Veicoli a deducibilità limitata per i quali le spese e gli altri componenti negativi sono deducibil solo parzialmente.

La nostra opinione è che se l’agenzia di viaggi è costituita in società di capitali sia più vantaggioso non acquistare un’auto aziendale e addebitare all’azienda i rimborsi spese kilometrici per le trasferte inerenti l’attività dell’agenzia effettuate con l’auto del dipendente, amministratore, socio operativo. 

Esiste in conclusione per un’agenzia di viaggi la possibilità di possedere un veicolo per trasporto di persone (ad esempio il minibus a 9 posti proposto dall’agenzia istante) che sia totalmente deducibile? In via di principio nessuna norma lo vieta, ma ricadrà totalmente sull’impresa l’onere di provarne l’esclusiva strumentalità. Occorre quindi verificarne le effettive condizioni d’uso e attivare le misure più idonee alla prova, che l’Amministrazione fiscale non mancherà di contestare.

Se il minivan è immatricolato e assicurato per l’autonoleggio a terzi senza conducente e se questo utilizzo, accompagnato da una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) inviata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del comune ove ha sede l’impresa, trova effettivo riscontro nei contratti di noleggio con emissione delle relative fatture, rientriamo nel caso della strumentalità citata come esempio dalla stessa Amministrazione fiscale al  punto i).

Per quanto riguarda invece il trasporto di clienti dell’agenzia a porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, hotel, luoghi di vacanza nell’ambito di pacchetti turistici, occorre avere riguardo all’attività realmente svolta dall’agenzia e verificare se la stessa è tale da assorbire l’impiego dall’autoveicolo. In questi casi attenzione alla classificazione fiscale dell’operazione: i costi dell’autoveicolo costituiscono spese generali dell’impresa e non si possono inserire nelle pratiche 74ter dei pacchetti in quanto il servizio, pur a diretto vantaggio del cliente, non è prestato da terzi. Dal punto di vista autorizzatorio però questa attività svolta da parte dell’agenzia di viaggi non è pacifica: l’associazione degli NCC sostiene che “si tratta di trasporto pubblico e le agenzie devono munirsi di regolare autorizzazione NCC e immatricolare i veicoli come autovettura per trasporto di persone” per esercitare questa attività. Anche su questo aspetto è bene rivolgersi per informazioni al SUAP del proprio comune.

Tornando all’aspetto fiscale, è sempre raccomandabile installare nell’autoveicolo un dispositivo per il tracciamento dei percorsi, collegato a un foglio trasferte mensile o stagionale verso destinazioni ove si svolge realmente l’attività dell’impresa, al fine di contestare l’asserito utilizzo privato e non inerente, anche parziale, da parte dell’Amministrazione fiscale. Bisogna insomma provare che gli impieghi strumentali sono genuini e non fittizi.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 21 giugno 2024 n. 120 (Rubrica Fiscale anno iii n. 48)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
www.advmanager.org[3] – [email protected][1]

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Advmanager
Endnotes:
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  3. www.advmanager.org: http://www.advmanager.org

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