by Commerciale | 27 Gennaio 2023 7:00
Il quesito di oggi.
[da R.P. agente di viaggi in provincia di Roma].
Approfitto ancora per fare un quesito relativo sempre alle fatture per commissioni estere. La fattura allegata del 31/12/22 ricevuta dalla Blacklane Gmbh si riferisce a nostre commissioni per il periodo dal 01/10 al 31/12/2022 per servizi di trasferimento effettuati ovunque nel mondo, non in Italia, da noi prenotati e pagati con nostra carta di credito al momento della prenotazione con la societa Blacklane Gmbh con sede a Berlino. Come da voi specificato nella vostra risposta del 18/11/2022, la fattura emessa da Blabklane Gmbh serve alla Blacklane stessa per essere a posto con il fisco tedesco, ma noi non la possiamo considerare emessa ai sensi dell’art.21 in nome e per conto nostro. Quindi mi appresto a emettere nostra fattura a Blacklane GmbH con sede in Germania, per trasferimenti effettuati al 90% fuori Ue e per il 10% in Ue (Germania, Francia etc, NO Italia). Nel mio gestionale ci sono due codifiche Iva per il non soggetto art.7ter (7ter Ue oppure 7ter fuori Ue). Emetto una sola fattura per l’importo totale delle commissioni con la specifica “inversione contabile/reverse charge” o emetto due fatture distinte, separando gli importi delle commissioni, oppure una fattura per i servizi resi in Ue (inversione contabile/reverse charge) e un’altra per i servizi resi fuori Ue e quindi non soggetti?
“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a [email protected][1]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
La nostra interpretazione.
L’agenzia nel porre il quesito fa riferimento al QF n. 9 del 18/11/2022[2] “Trattamento delle provvigioni pagate dalle ferrovie francesi”, ma al fine dell’esame dell’argomento sono utili anche il QF n. 11 del 02/12/2022[3] “Gestione delle provvigioni incassate tramite i consolidatori finanziari internazionali” e il QF n. 12 del 09/12/2022[4] “Acquisto da fornitori esteri di servizi turistici resi in Italia”. Questi riferimenti ci consentono di applicare sinteticamente le regole per l’operazione oggetto del presente quesito (i riferimenti di legge restano i complessi articoli della famiglia n. 7 del DPR n. 633/1972).
Per come viene illustrata, Blacklane GmbH svolge attività di consolidatore finanziario intermazionale ed è un soggetto fiscale estero, più precisamente ai fini Iva è un soggetto passivo tedesco.
Le operazioni illustrate si riferiscono a prestazioni di intermediazione che un soggetto B2B italiano svolge nei confronti di un soggetto B2B tedesco, il quale paga per questo un compenso. Pertanto per l’art. 7ter tali prestazioni non sono territoriali in Italia e non sono soggette a Iva in Italia. Saranno soggette a Iva in Germania e a questo penserà il soggetto tedesco.
Alle predette operazioni non si applica l’art. 7quater che è relativo alla cessione dei servizi alberghieri ecc., non alla loro intermediazione, e non si applica neppure l’art. 7sexies che coinvolge anche le intermediazioni sui predetti servizi, ma solo se il cliente è un soggetto B2C (non passivo d’imposta).
Pertanto all’operazione in argomento si applica tout court l’art. 7ter e non ha rilievo il luogo in cui vengono rese le prestazioni oggetto dell’intermediazione, le quali sono operazioni fra soggetti terzi estranei alla prestazione di intermediazione di cui trattasi. Neanche ci pare abbia rilievo il fatto che il soggetto estero destinatario della prestazione di intermediazione sia un soggetto fiscale Ue oppure fuori Ue: egli in ogni caso tratterà da par suo l’operazione secondo le norme dello Stato in cui ha sede fiscale
Blacklane GmbH invia all’agenzia italiana un documento contabile periodico dl riepilogo delle operazioni, che ci pare abbia il giusto scopo di consentire all’agenzia una contabilizzazione coincidente con la propria. Ma, benché la dicitura “self billed invoice” possa trarre in inganno, tale documento così com’è non è sufficiente per la normativa fiscale italiana e infatti, a sua manleva, Blackplane GmbH riporta la nota “L’adempimento ai fini Iva è in carico alla partita Iva italiana”.
In conclusione: l’agenzia italiana emetterà, entro i 12 giorni (previsti per la fatturazione elettronica) dalla ricezione del pagamento o del “self billed invoice” se ricevuto in data antecedente, una propria fattura che riporterà l’importo come non soggetto a Iva ai sensi dell’art. 7ter comma 1 lettera a) del dpr n. 633/1972. Il tipo documento è TD01, il codice natura è N2.1 (operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del dpr n. 633/72) e inoltre nel blocco “Altri Dati Gestionali” occorre indicare la dicitura: invcont (inversione contabile/reverse charge) nel campo “Tipo Dato” (2.2.1.16.1). Ne invierà copia analogica alla controparte estera, la quale ne farà o non ne farà l’uso previsto dalla normativa dello Stato in cui ha sede.
La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 27 gennaio 2023, n. 88 (Rubrica Fiscale n. 16)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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