Rubrica Fiscale: i dubbi interpretativi dell’art. 74ter, l’interpello proposto all’Agenzia delle Entrate

Rubrica Fiscale: i dubbi interpretativi dell’art. 74ter, l’interpello proposto all’Agenzia delle Entrate
19 Luglio 10:28 2024 Stampa questo articolo
L’argomento di oggi.

Da più parti viene richiesto anche a noi un commento riguardo alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, recentissima, ma già ampiamente attenzionata dai consulenti e dalla stampa di categoria, all’interpello n. 155 del 15 luglio 2024 dal titolo “Trattamento IVA dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità”, che gli interessati possono scaricare facilmente da internet e che affronta per l’ennesima volta alcuni punti critici di applicazione del regime Iva UE del margine per le agenzie di viaggi, in Italia l’art. 74ter del DPR n. 633/1972.

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La nostra interpretazione.

Già in Rubrica Fiscale n. 28 del 21.07.23, alla quale rimandiamo insieme con la n. 8 dell’11.11.2022 e con altre nelle quali vari aspetti dell’applicazione dell’art. 74ter vengono trattati, avevamo riportato il seguente commento super partes dell’Avvocatura Generale dello Stato: “Forse è onesto affermare che, nonostante il preconizzato obiettivo di semplificazione, la realizzazione di tale ideale nel contesto specifico del regime speciale delle agenzie di viaggio è ancora piuttosto lontana. Siffatto particolare regime è diventato uno dei settori più complessi dell’IVA…”.

La complessità della questione viene fra l’altro dal fatto che in Italia, dove vige un sistema di civil low di origine romana, quindi diverso dagli Stati che applicano il sistema di common low basato sulla giurisprudenza dei casi reali portati in giudizio, coesistono varie sfere normative distinte e in se autonome, alcune delle quali devono anche coordinarsi o addirittura obbedire a normative unionali UE.

  1. Il diritto amministrativo italiano stabilisce quale sia l’attività economica di competenza dell’agenzia di viaggi e turismo ed a quali autorizzazioni amministrative debba sottostare (mentre in altri Stati è agenzia di viaggi chi di fatto ne svolge le attività economiche, senza che esista a riguardo uno specifico regime autorizzatorio amministrativo).
  1. Il regime delle responsabilità contrattuali nei confronti del cliente consumatore è basato sul codice civile e su leggi speciali nazionali (ad esempio la legge n. 1084 del 1977 relativa al Contratto di Viaggio), ma anche su norme di origine unionale UE, quali il Codice del Consumo che attua, per la parte turistica, la Direttiva UE n. 2302/2015 relativa ai pacchetti turistici.
  1. Le regole contabili derivano dal codice civile italiano e da principi contabili nazionali e internazionali.
  1. Il diritto fiscale sulle Imposte Dirette è al di fuori della sfera di competenza della UE ed è basato sulla legge nazionale n. 917/1986 detta TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) 
  1. Al contrario il diritto fiscale Iva fa parte della sfera di competenza UE e pertanto il dispositivo di legge nazionale, il ben noto DPR n. 633/1972 che include l’altrettanto noto art. 74ter relativo alle agenzie di viaggi, in questo caso deve obbedire alle normative unionali della UE, che ne detiene la competenza primaria.

Questa introduzione non appaia leziosa, perché si vedrà che è invece essenziale per sgombrare il campo da confusioni ed equivoci fra le varie sfere normative e per evitare commenti superficiali “per sentito dire”.

L’interpello n. 155/15.07.2024 è stato avanzato da un soggetto fiscalmente radicato negli USA riguardo all’attività della sua società sussidiaria radicata in Italia, alla quale è stato assegnato il compito di predisporre servizi e pacchetti turistici sul territorio italiano, da rivendere alla casa madre USA oppure direttamente ai clienti finali dalla stessa procurati. L’interpello è prolisso di informazioni tipiche della contrattualistica commerciale statunitense nella quale, in assenza degli inquadramenti di una civil low come quella italiana, è tipica l’esposizione dettagliata e minuziosa dei rapporti, procedure e comportamenti commerciali concordati fra le varie parti, ma che alla fine poco rilevano ai fini del trattamento fiscale da applicarsi. I vari prodotti e servizi previsti dagli accordi commerciali afferiscono sostanzialmente alle seguenti due fattispecie.

  1. “Pacchetti esperienziali” (travel packages) comprensivi di alloggio, servizi di ospitalità, trasporto e ticket di accesso ad importanti eventi di sport, intrattenimento, moda e cultura..Al di là del nome di fantasia oggi di gran moda, si tratta di pacchetti turistici secondo la Direttiva UE n. 2302/2015 in quanto sempre includenti almeno due tra le seguenti categorie di servizi: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico. Nello specifico i servizi di cui alla lettera c) includono il biglietto di accesso all’evento più prestazioni di food and beverage, entertainment, conciergerie.
  1. “Pacchetti ospitalità” (hospitality packages) composti da biglietto di accesso all’evento più servizi di ospitalità, combinabili a mosaico fra varie scelte di food and beverage, entertainment, conciergerie, ma con l’esclusione di alloggio e/o trasporto. I biglietti di accesso all’evento possono essere acquistati solo all’interno del pacchetto ospitalità.

Da ultimo l’interpellante chiede come vadano trattati i rapporti economici previsti dagli accordi commerciali fra la casa madre USA, la società sussidiaria italiana ed i soggetti gestori degli eventi. In Rubrica Fiscale n. 51 del 02.08.2024 seguono le risposte dell’Agenzia delle Entrate e il nostro commento.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 19 luglio 2024 n. 122 (Rubrica Fiscale anno iii n. 50)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
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La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Advmanager

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