by Commerciale | 19 Luglio 2024 10:28
Da più parti viene richiesto anche a noi un commento riguardo alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, recentissima, ma già ampiamente attenzionata dai consulenti e dalla stampa di categoria, all’interpello n. 155 del 15 luglio 2024 dal titolo “Trattamento IVA dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità”, che gli interessati possono scaricare facilmente da internet[1] e che affronta per l’ennesima volta alcuni punti critici di applicazione del regime Iva UE del margine per le agenzie di viaggi, in Italia l’art. 74ter del DPR n. 633/1972.
“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email, così come richiedere una copia gratuita delle nostre Miniguide fiscali, a [email protected][2]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine[3].
Già in Rubrica Fiscale n. 28 del 21.07.23, alla quale rimandiamo insieme con la n. 8 dell’11.11.2022 e con altre nelle quali vari aspetti dell’applicazione dell’art. 74ter vengono trattati, avevamo riportato il seguente commento super partes dell’Avvocatura Generale dello Stato: “Forse è onesto affermare che, nonostante il preconizzato obiettivo di semplificazione, la realizzazione di tale ideale nel contesto specifico del regime speciale delle agenzie di viaggio è ancora piuttosto lontana. Siffatto particolare regime è diventato uno dei settori più complessi dell’IVA…”.
La complessità della questione viene fra l’altro dal fatto che in Italia, dove vige un sistema di civil low di origine romana, quindi diverso dagli Stati che applicano il sistema di common low basato sulla giurisprudenza dei casi reali portati in giudizio, coesistono varie sfere normative distinte e in se autonome, alcune delle quali devono anche coordinarsi o addirittura obbedire a normative unionali UE.
Questa introduzione non appaia leziosa, perché si vedrà che è invece essenziale per sgombrare il campo da confusioni ed equivoci fra le varie sfere normative e per evitare commenti superficiali “per sentito dire”.
L’interpello n. 155/15.07.2024 è stato avanzato da un soggetto fiscalmente radicato negli USA riguardo all’attività della sua società sussidiaria radicata in Italia, alla quale è stato assegnato il compito di predisporre servizi e pacchetti turistici sul territorio italiano, da rivendere alla casa madre USA oppure direttamente ai clienti finali dalla stessa procurati. L’interpello è prolisso di informazioni tipiche della contrattualistica commerciale statunitense nella quale, in assenza degli inquadramenti di una civil low come quella italiana, è tipica l’esposizione dettagliata e minuziosa dei rapporti, procedure e comportamenti commerciali concordati fra le varie parti, ma che alla fine poco rilevano ai fini del trattamento fiscale da applicarsi. I vari prodotti e servizi previsti dagli accordi commerciali afferiscono sostanzialmente alle seguenti due fattispecie.
Da ultimo l’interpellante chiede come vadano trattati i rapporti economici previsti dagli accordi commerciali fra la casa madre USA, la società sussidiaria italiana ed i soggetti gestori degli eventi. In Rubrica Fiscale n. 51 del 02.08.2024 seguono le risposte dell’Agenzia delle Entrate e il nostro commento.
La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 19 luglio 2024 n. 122 (Rubrica Fiscale anno iii n. 50)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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