L’argomento di oggi.
[Lo Studio XY per conto di un cliente tour operator pugliese ci sottopone il seguente quesito].
La società nostra cliente svolge principalmente attività di tour operator ed intende ora aprire il nuovo codice Ateco 731101 per intraprendere un’attività “secondaria” di gestione campagne marketing. Le due attività prevedono due diversi regimi fiscali ai fini Iva, ovvero il 74ter per l’attività dei tour operator e il regime normale iva 22% per la gestione campagne marketing. Le mie domande sono:
1) La società è obbligata alla tenuta della contabilità separata?
2) In caso di fatturazione per attività di conduzione campagna marketing con Iva 22%, sulla fattura elettronica appare nello spazio riservato al regime fiscale la descrizione “74ter” poiché il sistema di fatturazione è stato codificato con detto regime “principale”. Questo potrebbe rappresentare un problema con il flusso dei dati di fatturazione allo SDI e quindi all’agenzia delle Entrate? Come posso risolvere tale problema? Devo utilizzare un altro software di fatturazione, tenuto conto che il software da noi utilizzato per la fatturazione in 74ter non permette di fatturare, per la stessa partita Iva, con regime fiscale ordinario?
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La nostra interpretazione.
La gestione Iva del tour operator. Non è esatto che l’impresa svolgente attività di agenzia di viaggi e turismo, di cui il tour operator costituisce una specificità commerciale, ma non contabile e fiscale, operi necessariamente in regime Iva del margine ex art. 74ter del DPR n. 633/1972. Può darsi che questo accada di fatto per la società in oggetto, ma in linea di principio questo non è vero e l’impresa agenzia di viaggi, o tour operator che sia, deve essere fiscalmente impostata per poter svolgere sia operazioni in regime Iva 74ter, sia operazioni in regime Iva ordinario.
La gestione della fatturazione. In considerazione delle complesse specificità fiscali delle operazioni messe in atto dal tour operator ci pare assai arduo effettuarne la gestione mediante un semplice modulo di fatturazione quale quello indicato. In generale il tour operator necessita di un software gestionale specializzato che consenta la corretta gestione di ogni iniziativa e produca sia l’emissione delle fatture, sia la registrazione dei corrispettivi in regime 74ter, conformemente alle modalità dettagliate nel regolamento attuativo costituito dal DM n. 340/1999.
Le principali specificità del regime Iva 74ter consistono nella determinazione del momento impositivo o momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva, nella cui data deve essere registrato il corrispettivo relativo ad ogni singolo contratto di viaggio con i clienti. Tale momento, come è noto, cade nella prima delle due date fra il totale pagamento del prezzo da parte del cliente e la data di partenza del viaggio o inizio dei servizi. Il corrispettivo così individuato diventerà poi esigibile ai fini Iva nel mese successivo e sarà liquidato entro il 15 del secondo mese successivo; mentre ai fini della competenza economica, essa è individuata nell’esercizio in cui i servizi sono ultimati e cioè il viaggio termina.
Quanto all’emissione della fattura elettronica, essa è sì obbligatoria non oltre la data del momento impositivo, ma potrebbe essere stata emessa anche antecedentemente, per esempio su richiesta del cliente che deve pagare un acconto o il saldo, senza che ciò costituisca momento impositivo ai fini Iva. Per tale ragione, iin corrispondenza dello stesso corrispettivo potrebbero anche sussistere più fatture, purché tutte emesse non oltre la data del momento impositivo.
Potrebbe peraltro accadere che il tour operator percepisca una provvigione da qualche fornitore utilizzato per comporre il pacchetto turistico ed ecco che in questo caso dovrebbe essere emessa una fattura di provvigione in regime Iva ordinario. imponibile o meno di Iva a seconda delle relative regole. Ed anche in questo caso un buon software gestionale specializzato può eseguire automaticamente tale operazione.
Chiarito quindi che non è l’attività di marketing a richiedere la gestione del regime Iva ordinario, poiché il doppio regime Iva è già connaturato nell’attività ordinaria del tour operator, vediamo ora come trattare la nuova attività di gestione campagne di marketing che si intende sviluppare. Rileviamo intanto che non è detto occorra necessariamente aprire il nuovo codice Ateco specifico 731101, in quanto una certa attività di marketing è già connaturata con quella di un’agenzia di viaggi. Ed anche aprendo il secondo codice Ateco, la scelta della contabilità Iva separata non rientrerebbe nei casi previsti dall’art. 36 del DPR n. 633/1972 per i quali tale scelta è obbligatoria. Sarebbe cioè una scelta facoltativa.
L’opportunità di una tale scelta, nei casi in cui essa è appunto facoltativa, va analizzata in funzione delle specificità delle operazioni commerciali realmente messe in atto dall’impresa. Un tipico caso in cui la scelta, pur facoltativa, è opportuna si realizza quando una delle due attività effettua operazioni attive esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, con conseguente indetraibilità degli acquisti ad essa connessi. In questo caso, in assenza della contabilità separata sorgerebbe un prorata di indetraibilità dell’Iva che si applicherebbe sugli acquisti dell’intera impresa. Ma non ci pare questo il caso prospettato.
Pertanto in conclusione e salvo disporre di maggiori dettagli circa la natura e i volumi d’affari dell’attività commerciale dell’impresa in oggetto, di primo acchito non vedremmo la necessità della contabilità Iva separata e forse neanche la necessità di acquisire un secondo codice Ateco, almeno inizialmente.
La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 17 novembre 2023 n. 108 (Rubrica Fiscale n. 36)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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