by Commerciale | 10 Marzo 2023 7:00
[da G.T. tour operator incoming in provincia di Pesaro].
Sono una lettrice costante dei Quesiti Fiscali de L’Agenzia di Viaggi Magazine e ne approfitterei per questa delucidazione. Siamo un t.o. incoming nato nel 2019, che lavora al 95% B2B con adv e t.o.esteri e non solo. Vendiamo pacchetti viaggio, quindi fatturando in 74ter, ma spesso ci chiedono anche dei servizi (team building, eventi, etc.) che fatturiamo come servizio singolo. Il dubbio è questo: in caso di nostro acquisto di servizio singolo con Iva al 10% (es: trasporto bus/minivan oppure soggiorno in hotel), applichiamo come di consueto il nostro margine alla quota di acquisto e rivendiamo con il nostro prezzo al cliente. In questo caso, l’aliquota Iva che dobbiamo applicare sarà comunque del 10% o del 22%? Il nostro commercialista è convinto che, essendoci stato un ricarico, dobbiamo applicare il 22%, ma altri nostri colleghi t.o. ci dicono che comprando al 10% e rivendendo con il loro prezzo maggiorato, applicano comunque l’iva al 10%. Quale delle due strade è corretta? Ci interesserebbe saperlo per non rischiare di sbagliare in contabilità interna, ma nemmeno verso i nostri clienti.
“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro mediapartner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui[1] oppure via email a [email protected][2]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
Due premesse. Primo, i servizi a terra, di trasporto e di alloggio trattati dal t.o. interrogante sono sempre territoriali in Italia ai sensi degli artt. 7quater e 7quinquies del dpr n. 633/1972, quindi l’Iva va in ogni caso fatturata, non applicandosi al cliente B2B estero l’art. 7ter comma 1 lettera a) dello stesso dpr. Secondo, il regime Ue del margine, in Italia art. 74ter, aveva come principale motivazione iniziale quello di semplificare il lavoro degli organizzatori turistici, stabilendo che la rivendita del pacchetto era sempre territoriale nello Stato ove aveva sede fiscale l’organizzatore, mentre l’Iva sugli acquisti entrava a far parte del costo. Si tratta però di capire quali sono le condizioni, rese via via più complicate, in cui il regime t4ter torna applicabile.
Vediamo ora il problema lato cliente B2B (cioè cliente impresa), aspetto rilevante anche ai fini della competitività commerciale del t.o. incoming italiano, ed ipotizziamo che tale cliente B2B sia a sua volta un organizzatore che utilizza i servizi acquistati in Italia per una sua pacchettizzazione.
Se il cliente B2B è estero, l’importo totale della fattura ricevuta dall’Italia sarà il suo costo, mentre poi in sede di rivendita applicherà le norme fiscali del suo Stato di residenza. Quindi se il servizio è singolo di alloggio o trasporto in Italia, ricevere una fattura in Iva ordinaria gli abbasserà il costo totale per la minore incidenza dell’Iva (10% anziché 22%). Con l’avvertanza, per il cliente con sede in Ue, di inserire sempre il servizio singolo in un pacchetto turistico, rifatturando quindi in regime del margine Ue con le norme del suo Stato; perché se invece volesse rivendere il servizio singolo come tale, la questione per lui si complicherebbe perché dovrebbe identificarsi ai fini Iva in Italia per qui assolvere l’obbligazione Iva.
Se il cliente B2B è italiano, ugualmente in caso di trasporti e servizi di alloggio resi in Italia e trattati come servizio singolo, preferirà la fattura di compravendita in Iva ordinaria che gli consente di scontare l’Iva del 10% anziché del 22% sul suo margine.
Rifatturazione in regime 74ter di pacchetti di servizi a terra. La circolare ministero delle Finanze n. 328 E/24.12.1997 conferma che tale regime è applicabile anche ai “pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter, anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili)”. Inoltre, sempre in regime 74ter è possibile trattare la compravendita di servizi singoli “qualora siano acquisiti nella disponibilità dell’agenzia anteriormente a una specifica richiesta del viaggiatore”. Vale a dire che vengono acquisiti dall’agenzia in nome e per conto proprio e non in nome e/o per conto del cliente. Secondo le successive interpretazioni rientrerebbero in questa casistica non solo i pre-acquisti veri e propri (contratti cosiddetti di “vuoto per pieno”), ma anche i contratti di allotment e gli accordi commerciali che stabiliscono la possibilità per l’agenzia di prenotare i singoli servizi di volta in volta, sulla base di un listino e altre regole commerciali preventivamente concordate con il fornitore.
Rifatturazione in regime Iva ordinaria dei singoli trasporti ed alloggi. Come detto al § precedente, è possibile ove non si realizzi il concetto di pacchetizzazione né la situazione di “preventiva disponibilità”. In questo caso la prassi quasi universalmente seguita è quella di applicare alla rivendita l’aliquota Iva del 10% in quanto la tariffa si applica oggettivamente per natura della prestazione e non soggettivamente in base a chi la fattura. Questo nonostante una datata e isolata pronuncia di Cassazione paresse affermare, in un certo caso specifico. il contrario.
Un’ultima notazione circa il codice attività dichiarato all’Agenzia delle Entrate, che per il t.o. è il 79.12.00 (79.11.00 per le agenzie di viaggi, benché fra le due attività non ci sia differenza di autorizzazione amministrativa). Se l’attività relativa ad eventi, meeting, congressi e servizi a terra correlati è rilevante, ad evitare confusioni e contestazioni fiscali circa l’utilizzo del regime Iva ordinario per i servizi diversi dai trasporfti e dagli alloggi, è raccomandabile dichiarare all’Agenzia delle Entrate una seconda attività con codice Ateco 82.30.00 “Organizzazione di convegni e fiere”.
La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 10 marzo 2023, n. 91 (Rubrica Fiscale n. 19)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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