Il quesito di oggi.
[da agenzie varie].
Numerose agenzie ci chiedono dettagli su come adempiere all’obbligo della pubblicità per i contributi a fondo perduto percepiti in occasione della pandemia Covid-19, oppure in occasione del potenziamento dei siti internet, social media ed email promozionali correlati ai progetti di digitalizzazione Digitour finanziati dal PNRR.
“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a futuro@advmanager.org. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
La nostra interpretazione.
Fra il 2020 e il 2022 le agenzie di viaggi hanno probabilmente percepito contributi di vario tipo correlati alla pandemia Covid-19, mentre dal 2023 potrebbero percepire i contributi del progetto digitalizzazione “Digitour” finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Tali contributi, così come anche altri previsti dai vari bandi statali, regionali e locali, rientrano comunque negli “aiuti di Stato” per i quali sussiste l’obbligo di specifiche forme di pubblicità, oltre che di gestione contabile.
Primariamente e considerando l’ormai generalizzato utilizzo dei siti internet, dei social media e delle comunicazioni via posta elettronica da parte delle agenzie di viaggi, va ricordato che a tutte tali forme di comunicazione elettronica si applicano le stesse norme civilistiche e fiscali relative alla pubblicità dei dati dell’impresa che sono da sempre richieste (ma vengono spesso disattese) per ogni tipo di comunicazione commerciale tradizionale: dalla carta intestata alle fatture, agli estratti conto ed altri documenti contabili.
Per le società commerciali di tutti i tipi, sia di capitali che di persone, l’art. 2250 del c.c. e l’art. 35 comma 1 del DPR n. 633/1972 prevedono l’obbligo di indicare:
- per le società di capitali: la denominazione sociale e il capitale effettivamente versato;
- per le società di persone: la ragione sociale con il nome di almeno un socio (l’accomandatario per le SAS);
- la sede legale e la sede operativa;
- il numero di iscrizione al registro delle imprese, il numero di partita Iva (che deve essere anche riportato direttamente nella homepage del sito internet) e il codice fiscale (questi tre numeri possono coincidere);
- il numero di iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) includente la sigla della provincia;
- se la società è a socio unico (solo per le SRL), oppure è in stato di liquidazione.
Per le imprese individuali l’art. 2199 c.c. e la norma fiscale richiedono di pubblicare il nome e cognome del titolare, l’eventuale ditta o insegna, l’indirizzo, il codice fiscale, la partita Iva, il numero di iscrizione al registro delle imprese e al REA. Inoltre per le imprese svolgenti attività di agenzia di viaggi è richiesta la pubblicazione dei dati della SCIA (ex autorizzazione amministrativa) e delle due polizze obbligatorie: responsabilità civile e fondo di garanzia.
Veniamo ora ai contributi a fondo perduto erogati dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni. La legge n. 124/04.08.2017, art. 1 commi 125-129 e il D.L. n. 34/2019 hanno previsto l’obbligo di pubblicità per “le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” quando sono, nel complesso, pari o superiori a 10.000,00 euro.
Le società tenute alla redazione della nota integrativa di bilancio (art. 2427 codice civile), a partire dall’esercizio 2018 ed entro il 30 giugno di ogni anno, o comunque entro la scadenza di deposito del bilancio, pubblicano nella nota integrativa gli importi e le informazioni relative a ciascun singolo contributo ricevuto.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, art 2435-ter c.c.) o al deposito del bilancio (società di persone, imprese individuali) pubblicano le medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno e in modo liberamente accessibile al pubblico, sui propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Per i contributi pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), l’impresa beneficiaria può limitarsi a dichiarare l’esistenza di tali aiuti e a rimandare al RNA per i dettagli.
Per l’inadempimento agli obblighi qui descritti si applica una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro e, in caso di ulteriore inadempimento dopo 90 giorni dalla contestazione, scatta la restituzione integrale dei benefici ricevuti.
Sotto il profilo contabile i contributi in oggetto vanno ricompresi nel bilancio di esercizio alla voce A.5) Altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio).
Da ultimo preghiamo di notare che il marketing elettronico tramite siti internet, social media, email in massa (DEM = direct electronic marketing) è regolamentato da specifiche norme in tema di spamming, tutela dei dati personali e GDPR Privacy, la cui trattazione non fa parte del presente articolo, ma la cui violazione è pesantemente sanzionata.
La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 24 marzo 2023, n. 92 (Rubrica Fiscale n. 20)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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