Il quesito di oggi
[da M.C.agenzia di viaggi in provincia di Mantova]
Mi confronto spesso con colleghi più preparati di me, ma trovo molta confusione. Ponevo per esempio il quesito dell’acquisto della biglietteria aerea low cost e delle registrazioni contabili. Possiamo trattarle come intermediazione e applicare le fee come in passato? Dobbiamo fare l’esterometro, il reverse charge, l’intra… O meglio inserire tutto in 74ter?
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La nostra interpretazione
Come si inquadra la vendita della biglietteria aerea. L’espressione low cost è di natura esclusivamente commerciale, mentre dal punto di vista contabile e fiscale non presenta alcuna differenza rispetto alla biglietteria aerea “tradizionale”, cioè alla normale attività di intermediazione (vedi Rubrica Fiscale del 10 febbraio 2023).
Il diritto d’agenzia resta un compenso di intermediazione (al pari della eventuale provvigione pagata o non pagata dal fornitore) ed è assoggettato o meno a Iva secondo la matrice illustrata in Rubrica Fiscale del 24 febbraio 2023. Il problema viene risolto automaticamente dai software gestionali più evoluti, i cui algoritmi sono in grado di classificare correttamente l’operazione ai fini Iva, di contabilizzare gli importi e di emettere i corretti documenti fiscali alla data del momento impositivo. Le prime due distinzioni da fare sono:
1) cliente B2B oppure cliente B2C;
2) volo domestico, volo internazionale con tratte in UE, volo internazionale senza tratte in UE.
Cliente B2C. In questo caso l’emissione della fattura non è obbligatoria (salvo che sia richiesta dal cliente) e neanche è obbligatorio l’invio all’Agenzia delle Entrate del corrispettivo elettronico (in questo senso anche l’interpretazione del noto esperto Prof. Nicola Forte, che noi condividiamo). Basterà consegnare al cliente un contratto di viaggio o estratto conto in cui siano esposti i voli prenotati, i nomi dei vettori e l’importo complessivo che il cliente deve pagare, senza la separazione analitica fra tariffa e diritti d’agenzia. Il ciente quindi non “vede” la tariffa, a meno che la stessa non sia riportata in chiaro sul titolo di viaggio.
Naturalmente il software gestionale, che invece è in possesso dei dati analitici della transazione, registrerà correttamente l’importo della tariffa come anticipazione in nome e per conto del cliente ex art. 15 comma 1 punto 3 del DPR n. 633/1972; e l’importo del diritto d’agenzia come ricavo, dopo averlo sottoposto a classificazione Iva. Se invece il cliente pur B2C chiede la fattura, il che è pur sempre nei suoi diritti, si ricade nel caso successivo del cliente B2B.
Cliente B2B. In questo caso la fatturazione è obbligatoria e la fattura deve necessariamente esporre l’importo della tariffa come art. 15 e l’importo dei diritti come corrispettivo. Se poi si vuole classificare l’operazione come business travel al fine di non incorrere nella creazione di un pacchetto turistico ove nella stessa prenotazione coesistano ad esempio un volo e un hotel, allora come da Direttiva UE n. 2302/2015 occorre avere a monte un contratto con la ditta cliente nel quale è necessario esporre la natura e la modalità della remunerazione dell’agenzia (nel business travel sussistono ad esempio il transaction fee, il saving fee, il management fee).
Se invece il biglietto aereo viene inserito in un pacchetto turistico creato dall’agenzia, l’operazione rientra nel regime Iva del margine ex art. 74ter DPR n. 633/1972. In questo caso il biglietto stesso o qualsiasi altro documento rilasciato dal vettore che esponga la tariffa va inserito nella pratica 74ter come ogni altro acquisto e si stabilisce poi liberamente il prezzo globale forfetario di vendita del pacchetto.
Sarebbe possibile trattare come compravendita in regime del margine anche il biglietto aereo venduto come servizio singolo, il che darebbe l’opportunità di fatturare al cliente il prezzo di vendita riformulato dall’agenzia, senza rendere visibile il mark-up; ma con la controindicazione che se il volo è internazionale infra UE si viene ad assoggettare a Iva 22% il mark-up dell’agenzia, mentre il diritto d’agenzia pagato da un cliente B2B e contabilizzato in intermediazione sarebbe non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 7 del DPR n. 633/1972.
Ma quando è possibile trattare in regime del margine il servizio singolo? Ce lo dice il comma 5-bis dell’art. 74ter DPR n. 633/1972: quando il servizio sia “precedentemente acquisito nella disponibilità dell’agenzia”, “anteriormente a una specifica richiesta del viaggiatore” (art. 1 comma 3 del DM n. 340/1999). Questa definizione, giuridicamente ambigua, viene abitualmente interpretata in modo esteso e difficilmente sarà contestata dall’Agenzia delle Entrate poiché, come abbiamo visto, allarga e non restringe il perimetro dei corrispettivi imponibili di Iva.
Reverse charghe, elenchi Instrastat, esterometro. Questo problema non si pone nel caso dell’intermediazione, mentre si pone nel caso della compravendita o acquisto per la pacchettizzazione in regime Iva del margine. In questo caso bisogna fare attenzione alla partita Iva e al domicilio fiscale del vettore che rilascia il biglietto. A seconda che sia Italia, UE, fuori UE si creano situazioni diverse con differenti adempimenti, per i quali occorre una trattazione a parte.
La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 21 aprile 2023, n. 94 (Rubrica Fiscale n. 22)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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